Corte costituzionale

Ordinanza n. 13/2002

Altra decisione · depositata il 30/01/2002 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge

della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16 (Disposizioni

integrative della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 "Nuove norme

in materia di enti di bonifica Delega di funzioni amministrative"),

promossi con undici ordinanze emesse il 6 aprile 2000 dal Tribunale

amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, rispettivamente

iscritte ai nn. 625, 626, 629, 630, 631, 639, 640, 641, 647, 648, 732

del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 45 e n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione della Società del Canale di

Torrechiara e S. Michele di Tiorre ed altro, del Consorzio irriguo

del Canale di Felino ed altro, della Società della Canaletta de'

Rossi ed altro, della Società degli utenti delle acque del Canale

Naviglio Taro, della Società del Canale Rauda, della Società del

Canale comune di Parma ed altro e della Regione Emilia-Romagna;

Udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 2001 il giudice

relatore Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Franco Bassi per la Società del Canale di

Torrechiara e S. Michele di Tiorre ed altro, il Consorzio irriguo del

Canale di Felino ed altro e la Società della Canaletta de' Rossi ed

altro, Francesco Soncini per la Società degli utenti delle acque del

Canale Naviglio Taro e la Società del Canale Rauda, Arrigo Allegri

per la Società del Canale comune di Parma ed altro, Giandomenico

Falcon per la Regione Emilia-Romagna.

Ritenuto che con undici ordinanze, tutte di identico tenore,

emesse il 6 aprile 2000, nel corso di altrettanti giudizi promossi

per l'annullamento di delibere regionali di soppressione di consorzi

di irrigazione, il Tribunale amministrativo regionale

dell'Emilia-Romagna ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 18,

42, 43 e 117 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna

23 aprile 1987, n. 16 (Disposizioni integrative della legge regionale

2 agosto 1984, n. 42 "Nuove norme in materia di enti di bonifica -

Delega di funzioni amministrative");

che la norma denunciata - posta nel contesto di una legge che

sottopone l'intero territorio regionale a regime di bonifica e che

prevede l'istituzione, per ogni ambito, di un solo consorzio di

bonifica destinato a succedere in tutti i diritti e gli obblighi ai

preesistenti consorzi ricadenti in tutto o in parte nel comprensorio

- dispone la soppressione, per farle confluire nei nuovi consorzi, di

tutte le preesistenti forme di gestione, comprendendo in esse, ad

avviso del remittente, anche i consorzi irrigui di natura privata

riconducibili al genere delle associazioni non riconosciute;

che, secondo il tribunale amministrativo regionale, che

richiama, a sostegno della censura, la sentenza di questa Corte

n. 326 del 1998, la norma denunciata violerebbe, anzitutto,

l'art. 117 della Costituzione, in quanto la potestà legislativa

regionale nella materia della bonifica, di natura concorrente, deve

essere esercitata nei limiti derivanti dai principi fondamentali

della legislazione statale nella materia stessa, sicché la regione

poteva sì riorganizzare le funzioni di bonifica e, con esse, quelle

dei consorzi di bonifica, ma non sopprimere ogni organismo di

gestione ad essi non riconducibile ed in particolare associazioni o

soggetti di carattere privato;

che sarebbero violati anche gli artt. 2 e 18 della

Costituzione, in quanto nella materia del diritto privato, ed in

particolare in quella delle associazioni, non vi sarebbe spazio per

una potestà legislativa regionale di tipo concorrente, tanto più

che la disciplina recata dal codice civile, in particolare con

riferimento alle modalità di estinzione delle associazioni, avrebbe

natura di principio fondamentale;

che, inoltre, viene prospettato il contrasto con gli artt. 42

e 43 della Costituzione, attesa la mancata previsione di un

indennizzo a fronte della devoluzione del patrimonio degli enti da

sopprimere ai consorzi di bonifica istituiti per l'ambito

territoriale di riferimento;

che in tutti i giudizi si è costituita la regione

Emilia-Romagna per chiedere la dichiarazione di inammissibilità o di

infondatezza della questione;

che si sono altresì costituiti la Società del canale di

Torrechiara e S. Michele di Tiorre ed altro (nel giudizio promosso

con ordinanza iscritta al n. 626 del 2000 di reg. ord.), il Consorzio

irriguo del canale di Felino ed altro (nel giudizio promosso con

ordinanza iscritta al n. 629 del 2000 di reg. ord.), la Società

della Canaletta de' Rossi ed altro (nel giudizio promosso con

ordinanza iscritta al n. 631 del 2000 di reg. ord.), la Società

degli utenti delle acque del Canale Naviglio Taro (nel giudizio

promosso con ordinanza iscritta al n. 640 del 2000 di reg. ord.), la

Società del Canale Rauda (nel giudizio promosso con ordinanza

iscritta al n. 641 del 2000 di reg. ord.), la Società del Canale

comune di Parma ed altro (nel giudizio promosso con ordinanza

iscritta al n. 732 del 2000 di reg. ord.), tutti concludendo nel

senso della illegittimità costituzionale della norma denunciata.

Considerato che i giudizi, aventi il medesimo oggetto, devono

essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4

della legge della regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, è

prospettata dal giudice remittente anzitutto in relazione al

superamento del limite dei principi fondamentali che emergono dalla

legislazione statale nella materia della bonifica e che vincolano la

potestà regionale, invocandosi come parametro l'art. 117 della

Costituzione;

che, successivamente all'emanazione delle ordinanze di

rimessione, è stata promulgata ed è entrata in vigore la legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della

parte seconda della Costituzione), il cui art. 3 ha sostituito

l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione;

che pertanto, in via del tutto preliminare, stante il

mutamento della norma costituzionale invocata come parametro di

giudizio, si rende necessario disporre la restituzione degli atti al

giudice remittente per un nuovo esame dei termini della questione

(cfr. ordinanze n. 382, n. 397 e n. 416 del 2001).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale dell'Emilia-Romagna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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