Corte costituzionale

Ordinanza n. 13/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale

approvata il 26 febbraio 1979 e riapprovata il 2 maggio 1979, recante

"Modifiche ed integrazioni all'art. 44 della legge regionale 25

luglio 1974, n. 16", promosso con ricorso del Presidente del

Consiglio dei ministri, notificato il 22 maggio 1979, depositato in

cancelleria il 30 maggio successivo ed iscritto al n. 12 del registro

ricorso 1979;

Visto l'atto di costituzione della Regione Basilicata;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che con ricorso notificato il 22 maggio 1979 il

Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 117, 3 e 119

Cost., della legge della Regione Basilicata, riapprovata il 2 maggio

1979, recante "modifiche ed integrazioni all'art. 44 della legge

regionale 25 luglio 1974, n. 16", legge che dispone, con decorrenza

primo luglio 1977 e primo gennaio 1978, nuovi criteri di

determinazione del compenso per lavoro straordinario del personale

regionale;

che secondo il Governo le decorrenze così stabilite sono in

contrasto con il contratto unico nazionale, che ha fissato la

decorrenza dei miglioramenti economici e, più in genere, di

qualsiasi effetto economico del contratto, al primo ottobre 1978;

che sempre secondo il Governo il ricorso alla contrattazione

unica in sede nazionale per la determinazione del trattamento

economico del personale regionale risponde ad evidenti esigenze di

garantire, unitamente alla compatibilità con la situazione del

bilancio pubblico in generale, la uniformità delle retribuzioni del

personale delle varie Regioni in relazione all'identità delle

prestazioni al personale stesso richieste, sicché la legge

regionale, essendo in contrasto con entrambe tali esigenze, viola

l'art. 119 Cost.;

che si è costituita in giudizio la Regione Basilicata,

eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso,

conclusioni ribadite nella memoria depositata in prossimità della

camera di consiglio.

Considerato che, in conformità alla giurisprudenza di questa

Corte (v. sent. 72 del 1985), va ritenuta inammissibile la censura

relativa alla violazione dell'art. 119 Cost., non essendo stata,

nemmeno genericamente, prospettata nel rinvio;

che il ricorso dello Stato si limitava pertanto a eccepire la

violazione degli accordi collettivi - in particolare quello stipulato

il primo febbraio 1977 - per il personale regionale;

che su tale questione la Corte costituzionale si è già

pronunciata (sent. n. 217 del 1987), statuendo che agli accordi

stipulati prima della legge-quadro per il pubblico impiego, e quindi

da "soggetti diversi da quelli prescritti e con procedure sfornite

del tutto delle garanzie predisposte dalla predetta legge", non si

può riconoscere "un significato diverso da quello di un mero fatto

politico, ancorché rilevante come tale, di fronte al quale il potere

della Regione di disciplinare l'organizzazione dei propri uffici e

l'ordinamento delle carriere ex art. 117 Cost. resta del tutto

integro, libero cioè di seguire le proprie autonome valutazioni e di

discostarsi pertanto dal contenuto dell'accordo stesso";

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata,

riapprovata il 2 maggio 1979, recante "modifiche ed integrazioni

all'art. 44 della legge regionale 25 luglio 1974", sollevata, in

riferimento all'art. 119 Cost., dal Presidente del Consiglio dei

ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza delle altre questioni di

legittimità costituzionale della medesima legge regionale sollevate

dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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