Corte costituzionale

Ordinanza n. 129/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/05/1997 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 7d.lgs. 509/1988

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2,

d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 (Norme per la revisione delle

categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei

benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime

categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 26 luglio

1988, numero 291), promosso con ordinanza emessa il 27 luglio 1995

dal T.A.R. per la Puglia, sez. distaccata di Lecce sul ricorso

proposto da Gennari Eva Anna Rita contro comune di Manduria ed altra,

iscritta al n. 256 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 prima serie speciale

dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il giudice

relatore Valerio Onida;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 27 luglio 1995, pervenuta a

questa Corte il 28 febbraio 1996, il tribunale amministrativo

regionale per la Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 23

novembre 1988, n. 509 (Norme per la revisione delle categorie delle

minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti

dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi

dell'art. 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291), che,

nello stabilire un nuovo più elevato limite percentuale di riduzione

della capacità lavorativa come condizione per l'iscrizione degli

invalidi civili negli elenchi degli uffici provinciali del lavoro ai

fini della assunzione obbligatoria, dispone che gli invalidi cui sia

stato riconosciuto, in base alle tabelle previgenti, un grado di

invalidità inferiore al 46 per cento conservano il diritto alla

iscrizione negli elenchi per un periodo di dodici mesi decorrente

dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che approva

la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le

minorazioni e malattie invalidanti;

che, sebbene il dubbio di legittimità costituzionale sia

sollevato dal remittente in riferimento espresso al solo art. 3 della

Costituzione, l'accenno dell'ordinanza al carattere ingiustificato

che avrebbe la scelta del legislatore "sotto i profili della

ragionevolezza e dell'imparzialità", unitamente alla considerazione

che il remittente ha in sostanza accolto una eccezione di parte che

espressamente riferiva la presunta violazione agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, inducono la Corte ad esaminare la questione in questi

più ampi termini, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione;

che, secondo il remittente, la previsione della conservazione del

diritto all'iscrizione negli elenchi per dodici mesi, senza

discriminazione fra ipotesi in cui l'assunzione obbligatoria presso

un'amministrazione pubblica dovesse conseguire a concorsi già

banditi ovvero a concorsi da bandire, farebbe dipendere in sostanza

il conseguimento della nomina in ruolo dal comportamento più o meno

sollecito di ciascuna amministrazione nell'espletare il concorso;

che pertanto la norma in esame contrasterebbe col principio di

eguaglianza, in quanto consentirebbe o non impedirebbe

discriminazioni fondate su circostanze del tutto casuali; in tale

contesto sarebbe difficile giustificare la scelta del legislatore

sotto i profili della ragionevolezza e dell'imparzialità, e si

consentirebbe una irragionevole differenza di trattamento in presenza

di situazioni analoghe;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la norma censurata, nel dettare una normativa

transitoria di favore per gli invalidi già iscritti negli elenchi,

si limita a fissare un termine di tempo per la conservazione

dell'efficacia della iscrizione di coloro che erano stati

riconosciuti in possesso dei requisiti per aspirare all'assunzione

obbligatoria in base alla precedente disciplina, ma che tali

requisiti non possiedono in base alla nuova disciplina recata dal

provvedimento legislativo delegato;

che tale termine di tempo è fatto decorrere, ragionevolmente, e

in modo uguale per tutti, dalla entrata in vigore del decreto

ministeriale che approva la nuova tabella indicativa delle

percentuali di invalidità;

che l'iscrizione negli elenchi costituisce semplice requisito per

la eventuale assunzione obbligatoria, la quale può conseguire solo

al momento in cui si manifestino le relative disponibilità di posti

e siano attivate le relative procedure, eventualmente concorsuali;

che il tempo che può trascorrere prima che tali condizioni si

completino dipende da circostanze di fatto variabili e del tutto

estranee alla previsione della norma censurata, la quale si riferisce

esclusivamente alla conservazione del requisito dell'iscrizione negli

elenchi, che attesta il possesso del titolo per aspirare

all'assunzione obbligatoria;

che palesemente non sussiste, dunque, la lamentata violazione del

principio di eguaglianza, contenendo la norma censurata una

disciplina transitoria sul passaggio dal vecchio al nuovo regime, non

irragionevole e non lesiva della parità di trattamento di situazioni

analoghe, e che anzi differisce nel tempo, nei confronti di chi non

possiede più, secondo la disciplina sopravvenuta, il requisito

sostanziale cui la legge collega la possibilità dell'assunzione

obbligatoria, gli effetti preclusivi di tale nuova disciplina;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 23 novembre 1988, n.

509 (Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e

malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla

legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'art. 2,

comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale

amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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