Corte costituzionale

Ordinanza n. 129/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/03/1992 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3legge 379/1987
  • art. 3legge 468/1987

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 (Misure urgenti per la concessione di

miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione

delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del

personale ad essi collegato ed equiparato), convertito, con

modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468, promosso con

ordinanza emessa il 7 dicembre 1990 dalla Corte dei conti - Sezione

giurisdizionale per la Regione siciliana, sui ricorsi riuniti

proposti da La Bruna Giuseppe contro l'Intendenza di Finanza di

Palermo, iscritta al n. 651 del registro ordinanze 1991 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie

speciale, dell'anno 1991

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per

la Sicilia, nel procedimento promosso da Giuseppe La Bruna, già

dirigente superiore appartenente ai ruoli periferici del Ministero

delle Finanze, collocato a riposo dal 1° novembre 1976, contro

l'Intendenza di Finanza di Palermo, diretto ad ottenere il

riconoscimento del proprio diritto alla riliquidazione del

trattamento pensionistico, con ordinanza del 7 dicembre 1990,

pervenuta alla Corte costituzionale l'8 ottobre 1991 (R.O. n. 651 del

1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 della legge 14 novembre 1987, n. 468 (rectius, del

decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con

modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468), nella parte in

cui limita la riliquidazione delle pensioni, in base agli stipendi

derivanti dall'applicazione delle norme richiamate nello stesso art.

3, a quelle del personale cessato dal servizio con decorrenza

successiva al 1° gennaio 1979;

che, ad avviso del Collegio remittente, tale norma violerebbe il

principio di ragionevolezza ed eguaglianza, di cui all'art. 3 della

Costituzione, nonché quello della proporzionalità tra retribuzione

differita e lavoro prestato, di cui all'art. 36 della Costituzione,

accentuando il divario tra trattamenti pensionistici più remoti e,

quindi, più abbisognevoli di adeguamento, e trattamenti più

recenti, ancorché riferiti ad identiche situazioni di qualifica ed

anzianità;

che nel giudizio non si è costituita la parte privata né è

intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che la disposizione ora denunciata è stata già

dichiarata costituzionalmente illegittima e, quindi, espunta

dall'ordinamento (sent. n. 1 del 1991);

che, pertanto, la questione ora riproposta deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 16

settembre 1987, n. 379 (Misure urgenti per la concessione di

miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione

delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del

personale ad essi collegato ed equiparato), convertito, con

modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468, in riferimento

agli artt. 3 e 36 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei Conti

- Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con la ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 25 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari