Corte costituzionale

Ordinanza n. 128/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1980 · relatore Michele Rossano

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2-bislegge 351/1974

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis della

legge 12 agosto 1974, n. 351, promosso con ordinanza emessa il 17

maggio 1979 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente

tra Longari Emma e la S.a.s. Rulfo, iscritta al n. 709 del registro

ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 338 del 12 dicembre 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1980 il Giudice

relatore Michele Rossano.

Ritenuto che il Tribunale di Milano, con ordinanza 17 maggio 1979,

ha proposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2

bis legge 12 agosto 1974, n. 351 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto legge 19 giugno 1974, n. 236, recante

provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e

sublocazione di immobili urbani) - nella parte in cui non comprende fra

gli aventi diritto alla proroga legale del contratto di locazione il

convivente more uxorio con il conduttore defunto - in riferimento

all'art. 3 della Costituzione;

ritenuto che questione identica è stata dichiarata non fondata con

la sentenza 2 aprile 1980, n. 45, e che non sono prospettati profili

nuovi, né addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la

propria giurisprudenza;

visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,

comma secondo, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2-bis legge 12 agosto 1974, n. 351

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 giugno

1974, n. 236, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti

di locazione e sublocazione di immobili urbani) - nella parte in cui

non comprende fra gli aventi diritto alla proroga legale del contratto

di locazione il convivente more uxorio con il conduttore defunto - in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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