Corte costituzionale

Ordinanza n. 127/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/03/1992 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 19 della

legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle

procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i

trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in materia

previdenziale e pensionistica); 3, tredicesimo comma, della legge 29

maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e

norme in materia pensionistica); 9 della legge 15 aprile 1985, n. 140

(Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento

della pensione sociale); 1, quarto comma, e 2 del decreto-legge 22

dicembre 1990, n. 409 (Disposizioni urgenti in tema di perequazione

dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico),

convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1991, n. 59;

promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1991 dal Pretore di Torino

nel procedimento civile vertente tra Silmo Malinverni Elba ed altri

ed I.N.P.S., iscritta al n. 630 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Torino, con ordinanza emessa il 9

luglio 1991 (R.O. n. 630 del 1991), nel procedimento civile promosso

da Silmo Malinverni Elba ed altri nei confronti dell'I.N.P.S., avente

ad oggetto la riliquidazione delle pensioni corrisposte agli attori

con varie decorrenze, in applicazione delle disposizioni di

progressivo aggiornamento del massimale di retribuzione pensionabile,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 19 legge 23 aprile 1981, n. 155, dell'art. 3,

tredicesimo comma, legge 29 maggio 1982, n. 297, dell'art. 9 legge 15

aprile 1985, n. 140, in riferimento al principio di eguaglianza

sancito dall'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non

operano anche a beneficio dei già pensionati, i quali vengono così

discriminati rispetto a quelli futuri, anche sotto il profilo del

diverso e più svantaggioso collegamento tra retribuzione e pensione;

b) degli artt. 1, quarto comma, e 2 del decreto-legge 22

dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, nella legge 27

febbraio 1991, n. 59, in riferimento al principio di ragionevolezza

di cui all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui fanno

decorrere il ricalcolo pensionistico, correlato ai nuovi limiti

massimi di retribuzione pensionabile indicati nell'art. 2 D.P.C.M. 16

dicembre 1989 (Gazzetta Ufficiale, n. 299 del 23 dicembre 1989), da

periodo successivo al 31 dicembre 1989 anziché dall'anno di

pensionamento e, fino a tutto il 31 dicembre 1990, in ragione solo

del 60%;

che, a parere del giudice remittente, si sarebbero verificate,

in violazione dell'art. 3 della Costituzione, discriminazioni

palesamente irrazionali fra un pensionato e l'altro, in relazione al

fatto, meramente accidentale, della data di collocamento a riposo,

pur a parità delle residue condizioni di anzianità assicurativa e

di retribuzione imponibile, nonché intrinseca incoerenza delle norme

censurate sub b), le quali, pur presupponendo l'iniquità dei

previgenti "tetti pensionistici", sì da disporne l'aggiornamento,

limitano, poi, la liquidazione degli arretrati da data sensibilmente

posteriore a quella in relazione alla quale il riconoscimento della

iniquità è avvenuto;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

la quale ha concluso per la manifesta infondatezza della questione

sub a), in base alla pregressa giurisprudenza della Corte in materia,

e per la manifesta infondatezza della questione sub b), osservando

che le disposizioni denunciate non appaiono correttamente individuate

nella ordinanza di remissione, in quanto il limite alla decorrenza

del trattamento pensionistico e le misure dell'aggiornamentosono

posti dal D.P.C.M. del 16 dicembre 1989, attuativo dell'art. 3 della

legge n. 544 del 1988, non anche dal decreto-legge n. 409 del 1990,

come convertito in legge n. 59 del 1991; e che, comunque, si tratta

di limiti temporali al riconoscimento del diritto a miglioramenti

pensionistici, rimessi alla discrezionalità del legislatore;

Considerato che la questione sub a) è stata già dichiarata non

fondata (sent. n. 173 del 1986) e manifestamente infondata (ordd. nn.

120 del 1989 e 171 del 1990);

che non sono stati dedotti motivi nuovi che possano fondare una

diversa decisione;

che la questione sub b) è anche essa manifestamente infondata

in quanto, a prescindere dall'eventuale errata individuazione delle

norme rilevata dall'Avvocatura Generale dello Stato, si è più volte

ritenuto che la determinazione della data di miglioramenti della

pensione è rimessa alla discrezionalità del legislatore, sottratta

al sindacato di legittimità costituzionale, se, come nella specie,

non sia stata esercitata con arbitrio o con irrazionalità;

che, pertanto, le questioni sollevate devono essere dichiarate

manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale:

a) degli artt. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155

(Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione

urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione e misure

urgenti in materia previdenziale e pensionistica); 3, tredicesimo

comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento

di fine rapporto e norme in materia pensionistica); 9 della legge 15

aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti

pensionistici e aumento della pensione sociale);

b) degli artt. 1, quarto comma, e 2 del decreto-legge 22

dicembre 1990, n. 409 (Disposizioni urgenti in tema di perequazione

dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico),

convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1991, n. 59;

Sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 25 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:127 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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