Corte costituzionale

Ordinanza n. 126/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1999 · relatore Massimo Vari

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 413, quarto

comma, del codice di procedura civile, nel testo introdotto dall'art.

1 della legge 11 febbraio 1992, n. 128 (Determinazione della

competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di

cui al numero 3 dell'articolo 409 del codice di procedura civile),

promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1995 dal pretore di Roma

sul ricorso proposto da Conti Luigi contro la Malesci S.p.a.,

iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1998 e pubblicata sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale,

dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione di Conti Luigi nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1999 il giudice

relatore Massimo Vari;

Uditi l'avvocato Sergio Vacirca per Conti Luigi e l'Avvocato dello

Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che, nel corso del giudizio civile promosso da Conti Luigi

nei confronti della Malesci S.p.a., con sede in Firenze, il pretore

di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 22

gennaio 1995 (pervenuta alla Corte il 7 gennaio 1998 ed iscritta al

r.o. n. 6 del 1998), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge 11

febbraio 1992, n. 128 (Determinazione della competenza territoriale

per le controversie relative ai rapporti di cui al numero 3

dell'articolo 409 del codice di procedura civile) - il cui art. 1 (ed

unico) ha introdotto il quarto comma dell'art. 413 del codice di

procedura civile - "nella parte in cui non prevede che al giudice

nella cui circoscrizione si trova il suo domicilio possa far ricorso

anche il lavoratore subordinato che esplichi la sua attività al di

fuori della sede dell'azienda ovvero di una dipendenza di essa";

che il rimettente - nell'escludere la possibilità di applicare

al caso di specie la "lettera della disposizione de qua che si

riferisce espressamente ai soli rapporti di c.d. parasubordinazione"

- reputa la questione rilevante ai fini della decisione della

controversia, "atteso che la esclusione del rapporto intercorrente

tra le parti dal novero di quelli per cui è possibile il ricorso al

giudice del luogo di residenza del prestatore imporrebbe una

immediata pronuncia di incompetenza territoriale";

che, inoltre, secondo il rimettente, la questione stessa si

appalesa non manifestamente infondata, in considerazione del vulnus

che la disposizione denunciata infliggerebbe al principio di

eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, per la

ingiustificata disparità di trattamento del lavoratore subordinato,

che svolge attività al di fuori della sede aziendale o di una sua

dipendenza, rispetto al "lavoratore subordinato che presta la propria

attività presso la sede o una dipendenza dell'azienda" ed al

lavoratore c.d. parasubordinato, essendo in entrambi questi casi

agevolata "la proposizione del giudizio a tutela della parte più

debole del rapporto, con il ricorso al giudice del luogo nel quale

l'attività si è esplicata";

che si è costituito Conti Luigi, ricorrente nel giudizio a quo

il quale ha concluso, in via principale, per "la emanazione di una

sentenza interpretativa di rigetto" (tale da portare ad affermare la

competenza del pretore di Roma) e, in via subordinata, per

l'accoglimento della questione "così come proposta dal giudice

remittente";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per

sentir "dichiarare la manifesta inammissibilità" della proposta

questione di costituzionalità, eccependo, da un lato, che "dal testo

dell'ordinanza pretorile non risulta l'oggetto della domanda

introdotta" e, dunque, "la rilevanza della questione stessa ai fini

del decidere" e, osservando, dall'altro, che "analoga questione è

stata dichiarata manifestamente inammissibile" con l'ordinanza n. 241

del 1993;

che entrambe le predette parti hanno ribadito le rispettive

conclusioni con memorie integrative depositate in prossimità

dell'udienza.

Considerato, preliminarmente, che l'eccezione - sollevata dalla

parte pubblica intervenuta - di inammissibilità della proposta

questione di costituzionalità, sotto il profilo della mancata

motivazione in punto di rilevanza nel giudizio a quo è da reputarsi

infondata;

che, difatti, avendo l'ordinanza di rimessione affermato, con

motivazione non implausibile, la natura subordinata del rapporto

lavorativo oggetto di cognizione nel giudizio principale e precisato

le relative modalità di esplicazione (al di fuori della sede

aziendale o di una sua dipendenza), risulta del tutto evidente il

nesso di pregiudizialità tra la questione stessa e la decisione che

il rimettente è tenuto ad adottare sull'eccezione di incompetenza

territoriale avanzata dalla società convenuta nel giudizio a quo;

che, peraltro, questa Corte, con ordinanza n. 241 del 1993, si è

già pronunciata sul dubbio di costituzionalità concernente l'art.

413, quarto comma, del codice di procedura civile, introdotto

dall'art. 1 della legge n. 128 del 1992, "nella parte in cui non

prevede l'applicazione della norma anche ai rapporti di lavoro con

modalità di esecuzione assimilabili a quelle di cui all'art. 409,

numero 3, del codice di procedura civile (scissione tra attività

lavorativa e struttura aziendale)", prospettato sotto il profilo

della violazione dell'art. 3 della Costituzione, "per la disparità

di trattamento che si verificherebbe fra i lavoratori di cui all'art.

409 c.p.c. e gli altri lavoratori subordinati che operano in una

determinata zona del tutto svincolati dalle filiali o dipendenze,

intese come strutture di riferimento dell'attività lavorativa";

che, in quell'occasione, si è ritenuto frutto di corretta e

ragionevole scelta legislativa, pur sempre discrezionale nel generale

ambito di individuazione dei criteri di determinazione della

competenza per territorio (secondo un costante orientamento,

recentemente ribadito dall'ordinanza n. 370 del 1998 e dalla sentenza

n. 228 del 1998), la previsione, per i soli rapporti di cui all'art.

409, numero 3, del codice di procedura civile, del foro territoriale

esclusivo del "domicilio" del lavoratore parasubordinato e ciò in

virtù di un "equo contemperamento degli interessi del lavoratore e

dell'imprenditore";

che, non emergendo a sostegno dell'ordinanza di rimessione

argomentazioni e profili nuovi o, comunque, tali da indurre a diverso

avviso, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 413, quarto comma, del codice di procedura

civile, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 11 febbraio

1992, n. 128 (Determinazione della competenza territoriale per le

controversie relative ai rapporti di cui al n. 3 dell'art. 409 del

codice di procedura civile), sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dal pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe

indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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