Corte costituzionale

Ordinanza n. 125/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/05/2001 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 8d.P.R. 818/1957

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma,

del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di

coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento

delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti), promosso con ordinanza emessa il 6 agosto

1999 dal tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra

Bertucci Domenico e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale

(INPS), iscritta al numero 700 del registro ordinanze 1999 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, 1ª serie

speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS;

Udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 2001 il giudice relatore

Annibale Marini;

Udito l'avvocato Carlo De Angelis per l'INPS.

Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto il

riconoscimento del diritto di un artigiano alla pensione di

anzianità, il tribunale di Bologna, in funzione di giudice del

lavoro, con ordinanza del 6 agosto 1999, ha sollevato, in riferimento

agli artt.3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art.8, primo comma, del

d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento

della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti), "nella parte in cui dispone che i contributi

previdenziali indebitamente versati rimangano acquisiti alle gestioni

previdenziali e siano computabili agli effetti del diritto

dell'assicurato alle prestazioni nel caso in cui "l'accertamento

dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla

data in cui il versamento è stato effettuato", senza che la norma

sia ritenuta applicabile ai contributi pagati alla gestione degli

artigiani";

che la norma impugnata, secondo l'interpretazione non

implausibile del rimettente, riguarderebbe solo i lavoratori

subordinati;

che, tuttavia, ad avviso dello stesso rimettente, le

fattispecie del lavoro autonomo e del lavoro subordinato sarebbero,

sotto l'aspetto della tutela previdenziale di cui all'art. 38,

secondo comma, della Costituzione, formalmente e sostanzialmente

uguali o quantomeno simili e renderebbero, pertanto, lesiva sia

dell'art. 3, primo comma, che dell'art. 38, secondo comma, della

Costituzione la diversità di disciplina, vigente per le anzidette

fattispecie, degli indebiti contributivi accertati almeno cinque anni

dopo l'avvenuto versamento;

che si è costituito in giudizio l'Istituto nazionale per la

previdenza sociale (INPS), concludendo per la declaratoria di

inammissibilità o, in subordine, di infondatezza della questione;

che, secondo la difesa della anzidetta parte, la questione

sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza richiedendo la norma

censurata, ai fini della sua applicabilità, la sussistenza di un

valido rapporto previdenziale che nella specie farebbe difetto;

che, secondo la stessa parte, la questione sarebbe comunque

infondata in quanto il principio di eguaglianza non potrebbe essere

invocato nel caso in esame in considerazione della intrinseca

disomogeneità delle situazioni messe a raffronto dal rimettente.

Considerato che, secondo la giurisprudenza consolidata della

Corte di cassazione, l'applicazione dell'art. 8, primo comma, del

d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento

della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti), nella parte in cui dispone che i contributi

previdenziali indebitamente corrisposti, se accertati come tali dopo

cinque anni dal loro versamento, rimangono acquisiti alle singole

gestioni assicurative e sono computabili sia al fine del diritto alla

prestazione previdenziale che riguardo alla misura di questa,

presuppone la sussistenza al momento del versamento di un valido

rapporto assicurativo;

che, secondo quanto inequivocamente risulta dall'ordinanza di

rimessione, l'anzidetto presupposto non ricorre nella fattispecie in

esame per il periodo compreso fra il 1 ottobre 1966 ed il 31 dicembre

1970;

che, infatti, relativamente a tale periodo, il ricorrente nel

giudizio a quo, essendo stato cancellato in data 29 dicembre 1978

dall'elenco degli artigiani tenuto presso la Camera di commercio di

Cosenza, non rivestiva la qualifica di artigiano e risultava, quindi,

privo di un requisito indispensabile per l'attivazione di un valido

rapporto assicurativo;

che, d'altra parte, il provvedimento di cancellazione del

ricorrente dall'elenco degli artigiani, pur genericamente censurato

dal rimettente, non risulta oggetto di una specifica pronunzia di

illegittimità;

che, pertanto, la questione sollevata va dichiarata

manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, non essendo,

per quanto detto, la norma censurata comunque applicabile nel

giudizio a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, del d.P.R.

26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della

legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti), sollevata, in riferimento agli artt.3, primo comma, e

38, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Bologna, in

funzione digiudice del lavoro, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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