Corte costituzionale

Ordinanza n. 123/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1989 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto

comma, del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti

urgenti per la finanza locale), convertito, con modificazioni, in

legge 29 ottobre 1987, n. 440, promosso con ordinanza emessa il 13

gennaio 1988 dal Tribunale di Pistoia nel procedimento civile

vertente tra I.N.A.D.E.L. e Laudato Rosaria e Tesauro Pasqualina in

proprio e in nome dei figli minori, iscritta al n. 455 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Pistoia, nel giudizio d'appello

avverso la sentenza del 26 giugno 1987, con la quale il Pretore di

Pistoia aveva condannato l'I.N.A.D.E.L. alla riliquidazione, in

favore di Laudato Rosaria e Tesauro Pasqualina, dell'indennità

premio di servizio con gli interessi e la rivalutazione monetaria, ha

sollevato, con ordinanza del 13 gennaio 1988 (R. O. n. 455 del 1988),

questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma,

del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29

ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui esclude che le somme dovute

a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio diano

luogo a corresponsione di interessi e di rivalutazione monetaria, per

contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata

determinerebbe disparità di trattamento tra gli impiegati degli enti

locali e le altre categorie di lavoratori, per i quali l'adeguamento

del credito è automatico, nonché grave diminuzione del trattamento

previdenziale, che diviene insufficiente a soddisfare le esigenze di

vita del pensionato;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della

questione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 1060 del 1988, ha

dichiarato non fondata la questione per quanto riguarda la mancata

previsione della rivalutazione delle somme erogate a titolo di

riliquidazione dell'indennità premio di servizio, e fondata, invece,

per quanto riguarda il diniego della corresponsione di interessi, con

conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale della

norma impugnata nella parte in cui non prevede la corresponsione

degli interessi per il ritardo nel pagamento della detta indennità

riliquidata secondo la sentenza di questa Corte n. 236 del 1986;

che, successivamente, con ordinanza n. 68 del 1989, la stessa

questione è stata dichiarata manifestamente infondata per il primo

profilo, e inammissibile per il secondo, essendo la norma impugnata

espunta dall'ordinamento per effetto della intervenuta dichiarazione

di illegittimità costituzionale;

che anche per il giudizio in esame va emanata la stessa

declaratoria, non essendo stati dedotti motivi nuovi tali da indurre

la Corte ad una modificazione della propria decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto

legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza

locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte

in cui non prevede la rivalutazione delle somme corrisposte per la

riliquidazione dell'indennità premio di servizio, in riferimento

agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di

Pistoia con l'ordinanza in epigrafe;

b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dello stesso art. 23, quarto comma, del

decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, in riferimento agli artt. 3 e

38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Pistoia con

l'ordinanza in epigrafe, nella parte in cui la norma censurata non

prevede la corresponsione degli interessi sulle somme di cui sopra,

perché già dichiarata costituzionalmente illegittima nella stessa

parte con la sentenza di questa Corte n. 1060 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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