Corte costituzionale

Ordinanza n. 123/1979

Altra decisione · depositata il 10/10/1979 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra i

poteri dello Stato, sollevato dal Ministro per la marina mercantile, in

proprio e per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, con

ricorso 13 aprile 1977, nei confronti del pretore di Genova, relativo

all'ordinanza 25 febbraio 1977 del predetto pretore con la quale veniva

vietata la pesca e la commercializzazione del novellame di qualunque

specie marina, iscritto al n. 7 del registro confl. 1977.

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1979 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Ministro per la marina mercantile, in proprio

nonché per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, mediante

ricorso depositato il 13 aprile 1977, ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti del pretore di Genova, avverso l'ordinanza

25 febbraio 1977, con la quale il pretore ha vietato la pesca e la

commercializzazione del novellame di qualunque specie marina su tutto

il territorio nazionale, a partire dalle ore 24 del 26 febbraio, ed ha

disposto il sequestro del "prodotto eventualmente rinvenuto sul

mercato": assumendo che concorrebbero in tal caso tutti i requisiti

necessari affinché insorga un conflitto fra poteri dello Stato, sia

perché il Ministro ricorrente - da solo o per delega del Presidente

del Consiglio dei ministri - disporrebbe della competenza a dichiarare

definitivamente la volontà del potere esecutivo, sia perché sarebbe

indiscutibile la legittimazione passiva di un giudice quale il pretore

di Genova, sia perché il pretore avrebbe in sostanza annullato il

decreto ministeriale 18 gennaio 1977 (con il quale il Ministro per la

marina mercantile autorizzava la pesca del novellame di sarda in alcuni

compartimenti marittimi, quanto al periodo 1 febbraio-31 marzo 1977),

in violazione delle norme costituzionali che conferirebbero ai giudici

ordinari la sola "affermazione dell'ordinamento nel caso concreto,

cioè nei confronti di uno o più soggetti determinati";

che questa Corte, con ordinanza n. 85 del 1978, sospesa ogni

pronuncia sull'ammissibilità del ricorso, ha disposto la acquisizione

di tutti gli atti relativi al procedimento cui si riferisce l'ordinanza

25 febbraio 1977 del pretore di Genova, al fine di accertare se

esistano i presupposti di un conflitto risolvibile dalla Corte stessa;

che dagli atti in questione risulta quanto segue: a) il veterinario

capo del Comune di Genova, con rapporto informativo del 17 febbraio

1977, prospettava al pretore di Genova i suoi dubbi circa la

legittimità del decreto ministeriale 18 gennaio 1977, rilevando la

pratica impossibilità di discernere - nel corso della pesca - il

novellame di sarda e di acciuga dal novellame di altre specie marine,

con irreparabile danno faunistico ed ecologico, e sostenendo che la

deroga relativa alla pesca del "bianchetto" non sarebbe stata intesa a

soddisfare le esigenze indicate dall'art. 32 della legge n. 963 del

1965; b) il pretore di Genova, sulla base del predetto rapporto,

emetteva senz'altro l'ordinanza impugnata, disponendone la

notificazione "agli organi preposti al controllo, ai veterinari dei

mercati ittici e alle persone, enti, associazioni che si dedicano alla

pesca ed al commercio del novellame"; c) i carabinieri del N.A.S. di

Genova sequestravano, in data 31 marzo 1977, trenta chilogrammi di

"bianchetto" presso la trattoria Mentana di Genova; d) il pretore di

Genova inviava conseguentemente, in data 18 aprile 1977, comunicazione

giudiziaria a Donati Giuseppe ed a Sesia Mentana, previe sommarie

informazioni testimoniali assunte dallo stesso Donati, per il reato di

cui all'art. 15 della legge n. 963 del 1965.

Considerato che la Corte è stata convocata, a norma dell'art. 37

della legge n. 87 del 1953, per decidere' in camera di consiglio se il

ricorso sia ammissibile: vale a dire, se il conflitto sorga "tra organi

competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri cui

appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni

determinata per i vari poteri da norme costituzionali"; rimanendo

impregiudicata, ove la pronuncia sia di ammissibilità, la facoltà

delle parti di proporre, nel corso ulteriore del giudizio, anche su

questo punto, istanze ed eccezioni (secondo l'ordinanza n. 49 del

1977);

che nel caso in esame "esiste la materia di un conflitto", dal

momento che il ricorrente invoca gli artt. 101, 102 e 113 della

Costituzione, affinché questa Corte dichiari che non spetta al potere

giudiziario, bensì all'esecutivo, l'emanazione di atti che

astrattamente autorizzino o vietino la pesca di determinate specie;

che sul piano dei requisiti di ordine soggettivo la Corte ha

riconosciuto più volte (ord. n. 228 e n. 229 del 1975; sent. n. 231

del 1975; ord. n. 49 del 1977; ord. n. 87 del 1978) che "i singoli

organi giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazione di

piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono da considerarsi

legittimati... ad essere parti in conflitti di attribuzione";

che infine, per quanto riguarda la legittimazione attiva a

sollevare il presente conflitto, essa non spetta al Ministro per la

marina mercantile: sia perché quello esecutivo non è un potere

"diffuso", ma si risolve a questi effetti nell'intero Governo, in nome

dell'unità di indirizzo politico ed amministrativo proclamata

dall'art. 95, primo comma, Cost., che altrimenti rischierebbe di

venire compromessa; sia perché - di norma - non assumono rilievo

costituzionale, nei rapporti con gli organi giurisdizionali e con la

magistratura in genere, le specifiche funzioni amministrative dei

singoli ministri, bensì le attribuzioni dell'esecutivo

complessivamente inteso; che legittimato è invece il Presidente del

Consiglio dei ministri, come questa Corte ha già dichiarato nella

citata ordinanza n. 49 del 1977; che il ricorso in esame può essere

per altro imputato al Presidente, dal momento che il Ministro per la

marina mercantile lo ha proposto anche in virtù di una delega

presidenziale; che, dove non si tratti di attribuzioni proprie del solo

Presidente, il ricorso di questi deve però essere fondato sopra una

previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, secondo le

regole che la Corte ha fissato in tema di impugnazioni dirette nonché

di rinvio delle leggi regionali, ai sensi dell'art. 127 Cost. (e con la

sola eccezione espressamente stabilita dall'art. 39, terzo comma, della

legge n. 87 del 1953, quanto ai conflitti di attribuzione fra Stato e

Regioni;

considerato che tale deliberazione è mancata nel caso in esame,

stando almeno al tenore testuale dell'atto introduttivo del presente

giudizio; che, tuttavia, la proposizione dei ricorsi e i conseguenti

giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato non sono

sottoposti ad alcun termine, fino a quando la Corte non abbia

dichiarato l'ammissibilità dei ricorsi medesimi; che il vizio può

essere dunque sanato, in applicazione dell'art. 17 cpv. del r.d. 17

agosto 1907, n. 642 (Regolamento di procedura dinanzi alle sezioni

giurisdizionali del Consiglio di Stato), richiamato dall'art. 22, primo

comma, della legge n. 87 del 1953: purché la notificazione del

ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri al pretore di Genova,

nel termine fissato dalla presente ordinanza, sia preceduta da una

conforme deliberazione del Consiglio stesso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservato ogni definitivo giudizio circa l'ammissibilità e circa

il merito del ricorso;

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del

1953, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente

del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la marina

mercantile, nei confronti del pretore di Genova, con l'atto indicato in

epigrafe.

Dispone:

a) che la Cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della

presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri;

b) che a cura del ricorrente, previa conforme deliberazione del

Consiglio dei ministri da depositare in Cancelleria entro sessanta

giorni dalla data della comunicazione predetta, il ricorso e la

presente ordinanza siano notificati al pretore di Genova, entro novanta

giorni dalla comunicazione stessa.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 ottobre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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