Corte costituzionale

Ordinanza n. 122/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1994 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 26d.l. 283/1981

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 d.l. 6

giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente

della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali

relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti

economici al personale civile e militare escluso dalla

contrattazione), convertito in legge 6 agosto 1981 n. 432, promosso

con ordinanza emessa il 12 febbraio 1993 dalla Corte dei Conti sul

ricorso proposto da Di Iullo Armando, iscritta al n. 332 del registro

ordinanze 1993, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1994 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che la Corte dei conti - adita da Di Iulio Armando,

maresciallo del corpo degli agenti di custodia collocato a riposo il

31 gennaio 1978, per ottenere la rideterminazione del suo trattamento

di quiescenza con il riconoscimento dei benefici concessi al

personale collocato a riposo dopo il 1 aprile 1979 (rectius: 1

gennaio 1979) in ragione dell'inquadramento nei nuovi livelli

retributivi e funzionali introdotti dalla legge 11 luglio 1980 n. 312

- ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 26 d.l. 6 giugno 1981 n. 283, convertito in legge 6 agosto

1981 n. 432, nella parte in cui non prevede per i dipendenti statali

collocati in quiescenza tra il 1 giugno 1977 e il 1 gennaio 1979

l'estensione dei benefici concessi ai dipendenti cessati dal servizio

successivamente a tale ultima data;

che l'art. 26 cit. prevede una estensione retroattiva di

efficacia dell'applicazione del riconoscimento delle anzianità

pregresse per il personale collocato a riposo nella vigenza del

triennio contrattuale 1979-81 decorrente dal 1 gennaio 1979 per il

personale dei Ministeri, che si considera inquadrato nei nuovi

livelli retributivi ai soli fini di quiescenza sicché il personale

collocato in quiescenza in data anteriore - ancorché già inquadrato

nei livelli retributivi previsti dalla legge n. 312 del 1980 perché

ancora in servizio al 1 gennaio 1977 ( ex art. 160 l. cit.) - risulta

escluso dalla efficacia retroattiva della nuova norma pensionistica;

che - ad avviso della Corte rimettente - si ha in tal modo

un'ingiustificata disciplina differenziata tra dipendenti collocati a

riposo anteriormente al 1 aprile 1979 (rectius: 1 gennaio 1979) e

quelli collocati a riposo dopo tale data per il fatto che questi

ultimi risultano ammessi a fruire di un trattamento più vantaggioso;

che in particolare il giudice rimettente richiama la sentenza n.

504/88 di questa Corte dichiarativa dell'illegittimità

costituzionale dell'art. 8 d.l. 28 maggio 1981 n. 255, convertito in

legge n. 391 del 1981, nella parte in cui non prevede l'estensione ai

dipendenti della scuola collocati in quiescenza nel periodo tra il 1

giugno 1977 ed il 1 aprile 1979 dei benefici concessi ai dipendenti

cessati dal servizio dopo tale ultima data;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo

che la questione sia dichiarata non fondata atteso che il principio

della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione e, quindi,

della pensione non assicura al personale in quiescenza un trattamento

economico coincidente con quello in attività di servizio e che le

situazioni soggettive dei collocati a riposo sono legittimamente

differenziate con riferimento alla data di cessazione dal servizio;

Considerato che con sentenza n. 477 del 1993 questa Corte ha già

dichiarato non fondata la medesima questione di costituzionalità

dell'art. 26 cit. rilevando in particolare che l'efficacia

retroattiva del beneficio della riliquidazione del trattamento

pensionistico sulla base dei miglioramenti retributivi derivanti dal

rinnovo contrattuale 1979-1981 rientra nella valutazione

discrezionale del legislatore, senza che possa essere invocata la

precedente pronuncia n. 504 del 1988 relativa al personale della

scuola (diverso da quello al quale appartiene il ricorrente nel

giudizio a quo) e ad una specifica ipotesi di "irrazionale

discriminazione determinatasi all'interno di un insieme omogeneo di

dipendenti";

che non irragionevolmente l'estensione di tali benefici al

personale statale è stata limitata ai dipendenti cessati dal

servizio prima dell'inizio del periodo di vigenza del triennio

contrattuale (1 gennaio 1979) rientrando nella discrezionalità del

legislatore utilizzare il trattamento retributivo del personale in

servizio come parametro per operare una perequazione del trattamento

pensionistico del personale in quiescenza;

che il giudice rimettente non deduce profili nuovi o diversi da

quelli già scrutinati da questa Corte;

che pertanto la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 26 del d.l. 6 giugno 1981 n. 283 (Copertura

finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione

degli accordi contrattuale triennali relativi al personale civile dei

Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,

nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e

militare escluso dalla contrattazione), convertito in legge 6 agosto

1981 n. 432, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dalla Corte dei Conti con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 23 marzo 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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