Corte costituzionale

Ordinanza n. 120/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1994 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, quinto comma

(recte, quinto capoverso), della legge della Regione siciliana 24

giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana

della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative,

permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione

delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni

provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e

incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di

quartiere), promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1992 dal

Pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra Di Maggio

Giuseppe e la Presidenza della Regione siciliana ed altro, iscritta

al n. 139 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno

1993;

Visto l'atto di intervento della Regione siciliana;

Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che il Pretore di Palermo, nel procedimento civile

vertente tra Di Maggio Giuseppe e la Presidenza della Regione

siciliana, ha sollevato questione di legittimità, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 6, quinto capoverso, della

legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per

l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985,

n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli

amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i

componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in

materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri

comunali, provinciali e di quartiere), nella parte in cui prevede che

al funzionario supplente delle commissioni provinciali di controllo

sia corrisposto un gettone di presenza di lire 60.000, e non un

compenso determinato in proporzione all'indennità stabilita per il

componente effettivo e al numero delle sedute tenute;

che, ad avviso del giudice a quo, detta norma sarebbe fonte di

ingiustificata disparità di trattamento a danno del componente

supplente, qualora questi partecipi alla maggioranza o, addirittura,

alla totalità delle sedute della commissione - com'è avvenuto nella

fattispecie - per la persistente assenza di un componente effettivo;

Considerato che la disposizione denunziata introduce una

disciplina differenziata per le indennità di carica dei componenti,

effettivi e supplenti, delle commissioni provinciali di controllo,

secondo modalità che sono espressione di una razionale ponderazione

del legislatore regionale;

che la controversia all'esame del giudice rimettente trae spunto

dalla situazione determinatasi nella commissione provinciale di

controllo di Palermo a causa della reiterata assenza di alcuni membri

effettivi, cui si sarebbe potuto far fronte dichiarando la decadenza

di detti componenti, ai sensi dell'art. 32, primo comma,

dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione

siciliana, di cui alla legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Pretore di Palermo con l'ordinanza indicata in

epigrafe, dell'art. 6, quinto capoverso, della legge della Regione

siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella

Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente

aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali.

Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle

commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di

ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali,

provinciali e di quartiere), nella parte in cui prevede che al

funzionario supplente delle commissioni provinciali di controllo sia

corrisposto un gettone di presenza di lire 60.000, e non un compenso

determinato in proporzione all'indennità stabilita per il componente

effettivo e al numero delle sedute tenute.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 23 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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