Corte costituzionale

Ordinanza n. 120/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1989 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge

23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure

per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di

disoccupazione e misure urgenti in materia previdenziale e

pensionistica); dell'art. 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio

1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in

materia pensionistica) e dell'art. 9 legge 14 aprile 1985, n. 140

(Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento

della pensione sociale), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio

1988 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra

Oliviero Aldo ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 362 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Repubblica n.

37, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Torino, nel procedimento promosso da

Olivero Aldo ed altri contro l'I.N.P.S diretto ad ottenere la

rivalutazione della pensione a suo tempo loro liquidata dall'I.N.P.S,

con ordinanza del 4 maggio 1988 (R.O. n. 362 del 1988), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 della legge

23 aprile 1981, n. 155, 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio

1982, n. 297, 9 della legge 14 aprile 1985, n. 140, nella parte in

cui non sono applicabili alle pensioni liquidate con decorrenza

anteriore, rispettivamente al 1° gennaio 1981, 1983 e 1985, per

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, verificandosi disparità

di trattamento tra pensionati secondo la data di collocamento a

riposo, con conseguente grave decurtazione del trattamento di

pensione e inadeguatezza dello stesso alle esigenze di vita dei

pensionati;

che nel giudizio si è costituito l'I.N.P.S. che ha concluso per

una decisione conforme a giustizia;

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per la infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 173 del 1986, ha

già dichiarato non fondata la questione ora sollevata di nuovo,

senza, peraltro, la deduzione di nuovi motivi e nuove ragioni;

che, nella disciplina della materia de qua, è stata

riconosciuta la discrezionalità del legislatore i cui interventi per

la concessione di miglioramenti dei trattamenti pensionistici si

realizzano con la gradualità imposta da scelte di politica sociale

ed economica, improntate anche alla valutazione delle necessità di

bilancio ed alla finalità di risanamento e ripianamento delle

gestioni previdenziali;

che, nell'attuazione del predetto riordino, è stata di recente

emanata la legge 11 marzo 1988, n. 67, (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) che ha

stabilito nuovi criteri per la determinazione delle pensioni all'art.

21, n. 6, interpretato, poi, con l'art. 3, comma 2-bis, del decreto

legge 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di

occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il

potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e

della previdenza sociale), aggiunto dalla legge di conversione 20

maggio 1988, n. 160;

che, quindi, la questione sollevata va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

dinanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155,

(Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione

urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione e misure

urgenti in materia previdenziale e pensionistica), 3, tredicesimo

comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento

di fine rapporto e norme in materia pensionistica) e 9 legge 14

aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti

pensionistici e aumento della pensione sociale), in riferimento agli

artt. 3, 36 e 38, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal

Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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