Corte costituzionale

Ordinanza n. 120/1981

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/07/1981 · relatore Antonino de Stefano

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 349/1976
  • art. 1legge 363/1975

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

22 maggio 1976, n. 349 (Conversione in legge, con modificazioni, del

d.l. 13 maggio 1976, n. 228, recante provvedimenti urgenti sulla

proroga dei contratti di locazione) e dell'art. 1, primo comma, della

legge 31 luglio 1975, n. 363 (Conversione in legge, con modificazioni,

del d.l. 25 giugno 1975, n. 255, recante provvedimenti urgenti sulla

proroga dei contratti di locazione e sublocazione degl'immobili

urbani), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 1978 dal pretore di

Genova nel procedimento civile vertente tra Pagliai Pia e Montereggio

Ezio Salvatore, iscritta al n. 803 del registro ordinanze 1979 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8 del 9 gennaio

1980.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato;

udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1980 il Giudice

relatore Antonino De Stefano;

ritenuto che, con ordinanza emessa il 12 maggio 1978 (pervenuta a

questa Corte il 16 ottobre 1979), il pretore di Genova ha dichiarato

non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 della legge 22 maggio 1976, n. 349, e 1,

primo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 363 (rectius, art. 1 del

d.l. 13 maggio 1976, n. 228, convertito con modificazioni in legge 22

maggio 1976, n. 349, che proroga fino alla data del 31 dicembre 1976 i

contratti di locazione in corso, prescrivendo che sino a tale data

continuino ad applicarsi le disposizioni del d.l. 25 giugno 1975, n.

255, convertito con modificazioni in legge 31 luglio 1975, n. 363),

nella parte in cui dispongono, per gl'immobili adibiti ad uso di

abitazione, che la proroga si applichi limitatamente ai contratti

stipulati con conduttori che abbiano un reddito complessivo netto annuo

non superiore a lire 4 milioni, senza tener conto del carico di

famiglia del conduttore,

a) per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, "giacché

situazioni profondamente disuguali vengono trattate in modo uguale";

b) per contrasto con l'art. 31 della Costituzione, in quanto

"penalizzando di fatto l'inquilino quanto più la sua famiglia è

numerosa" violano il principio di tutela della famiglia; che

l'Avvocatura dello Stato nel suo atto d'intervento ha concluso per la

non fondatezza della sollevata questione;

considerato che nel provvedimento di rimessione si riscontra un

radicale difetto di motivazione in punto di rilevanza, non essendosi il

giudice a quo dato il dovuto carico (come ribadito dalle recenti

ordinanze di questa Corte n. 61 ed 89 del 1981) di indicare, sia pur

sommariamente, in qual modo la soluzione della proposta questione

necessariamente rilevasse ai fini del decidere.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 22 maggio 1976,

n. 349 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 13 maggio

1976, n. 228, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti

di locazione) e 1, primo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 363

(Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 25 giugno 1975, n.

255, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di

locazione e sublocazione degl'immobili urbani), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 31 della Costituzione, con l'ordinanza in

epigrafe del pretore di Genova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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