Corte costituzionale

Ordinanza n. 12/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/01/1990 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del decreto

legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.

233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la

disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), ratificato con

legge 17 aprile 1956, n. 561 (Ratifica, ai sensi dell'art. 6 del

decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti

legislativi emanati dal Governo durante il periodo della

Costituente), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1989 dal

Pretore di Catania nel procedimento civile vertente tra Malfitana

Antonino e l'E.N.P.A.M., iscritta al n. 339 del registro ordinanze

1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29,

prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visti gli atti di costituzione di Malfitana Antonino e

dell'E.N.P.A.M. nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Catania, nel procedimento civile

vertente tra Malfitana Antonino ed E.N.P.A.M. (Ente Nazionale di

Previdenza e Assistenza Medici), diretto ad ottenere la liquidazione

di una più congrua ed adeguata pensione di vecchiaia quale medico

odontoiatra, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato

13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n.

561, nella parte in cui non detta i criteri da seguire per la

determinazione dell'ammontare del contributo E.N.P.A.M. e,

correlativamente, della liquidazione della pensione dei medici liberi

professionisti, non dipendenti, iscritti all'Albo;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli

artt. 38 e 3 della Costituzione, rimanendo i medici liberi

professionisti privati di un adeguato trattamento previdenziale e

creandosi una disparità di trattamento rispetto ad altri liberi

professionisti (avvocati e procuratori, ingegneri, dottori

commercialisti, ostetriche, ecc...);

che nel giudizio si sono costituiti il Malfitana, il quale, sia

con l'atto di costituzione, sia con la memoria successiva, ha

concluso per la fondatezza della questione con argomentazioni

analoghe a quelle contenute nella ordinanza di remissione; e

l'E.N.P.A.M. che sia nell'atto di costituzione che nella memoria ha

concluso per la inammissibilità della questione;

che anche l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per la inammissibilità della questione.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato (ordinanza n. 238

del 1989) la manifesta inammissibilità della stessa questione ora di

nuovo sollevata e che gli elementi indicati dalla parte privata (il

dott. Malfitana), e cioè le circolari del Ministero del Lavoro e

della Previdenza sociale n. 64/1989 del 28 giugno 1989 e n. 119/1988

del 28 dicembre 1988, non modificano i termini della questione in

quanto resta fermo:

a) che spetta al legislatore nella sua discrezionalità porre

le condizioni e le modalità della erogazione di trattamenti

previdenziali onde nel giudizio di costituzionalità non possono

sindacarsi le scelte effettuate se non siano palesemente arbitriarie,

il che non è nella specie;

b) che ogni ordinamento previdenziale di categoria ha una

propria specificità e autonomia e non può essere applicato in sede

giudiziale in via analogica ad altra categoria e che, quindi, come

rilevato nella precedente ordinanza (n. 238 del 1989), il vuoto di

disciplina che si creerebbe a seguito alla ipotizzata declaratoria di

incostituzionalità della norma denunciata non può essere colmato

con il regime previdenziale apprestato per la categoria dei dottori

commercialisti come chiede la parte attrice del giudizio a quo; e

che, comunque, da parte dell'E.N.P.A.M. (deliberazione 17 dicembre

1988) sono in corso le opportune modifiche regolamentari le quali,

tra l'altro, prevedono un sistema contributivo rapportato al reddito

dell'assistito;

che, inoltre, in base all'art. 7 della legge 29 dicembre 1988,

n. 544, le pensioni erogate dalle Casse di previdenza per i liberi

professionisti, ivi compresi i medici, non possono essere di importo

inferiore a quello minimo a carico del Fondo pensioni per i

lavoratori dipendenti;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 21 del decreto legislativo del

Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233

(Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la

disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), ratificato con

legge 17 aprile 1956, n. 561 (Ratifica, ai sensi dell'art. 6 del

decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti

legislativi emanati dal Governo durante il periodo della

Costituente), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,

sollevata dal Pretore di Catania con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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