Corte costituzionale

Ordinanza n. 12/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/01/1989 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 della legge

28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie) e dell'art. 6 del d.l. 12 gennaio 1988, n. 2 (Modifiche

alla legge 28 febbraio 1985, n. 47) promosso con ordinanza emessa il

12 febbraio 1988 dal Pretore di Avola nel procedimento penale a

carico di Grienti Carmelina ed altro, iscritta al n. 292 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Avola, con ordinanza emessa il 12

febbraio 1988 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 della legge 28

febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie) e dell'art. 6 del decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2

(convertito nella legge 13 marzo 1988, n. 68), nella parte in cui non

prevedono che l'autore dell'abuso edilizio, che non sia più

proprietario dell'immobile abusivo per averlo donato ad un prossimo

congiunto, possa godere dell'effetto estintivo del reato per effetto

del pagamento dell'oblazione da parte del donatario;

che, in particolare, il dubbio di legittimità costituzionale

viene prospettato: a) sotto il profilo d'una irrazionale diversità

di trattamento fra l'ipotesi dell'autore dell'abuso edilizio che

abbia donato (o abbia, comunque, ceduto) l'immobile a terzi, il quale

non può godere dell'estinzione del reato per effetto del pagamento

dell'oblazione da parte del donatario (o, comunque, del cessionario)

e l'ipotesi del comproprietario che (in base alla norma introdotta

dall'art. 6 del decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito nella

legge 13 marzo 1988, n. 68) può invece godere dell'estinzione del

reato per effetto del pagamento dell'oblazione da parte di uno dei

comproprietari; b) sotto il profilo d'una irrazionale disparità di

trattamento fra il soggetto che abbia realizzato un immobile abusivo

e l'abbia poi ceduto ad altri ed il soggetto che, nella stessa epoca,

abbia realizzato un immobile, in violazione della medesima normativa,

senza tuttavia cederne la proprietà, avendo così la possibilità, a

differenza del primo, di beneficiare dell'estinzione del reato; c)

sotto il profilo d'una irrazionale disparità di trattamento fra chi

abbia donato l'immobile abusivo ai propri figli prima del

conseguimento della sanatoria e chi l'abbia donato dopo, perché solo

il primo potrebbe godere della riduzione dell'ammontare

dell'oblazione prevista per l'ipotesi di opera abusiva eseguita o

acquistata per essere adibita a prima abitazione di parenti di primo

grado del richiedente;

che nel giudizio è intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o,

comunque, infondata;

Considerato, per quanto concerne il profilo riportato sub a) -

asserita disparità di trattamento fra autore dell'illecito edilizio

che abbia ceduto l'immobile e comproprietario dello stesso - che il

differente trattamento non appare manifestamente irrazionale e,

comunque, non viola il principio di uguaglianza trattandosi di

situazioni diverse, in quanto non sono identici il caso dei

comproprietari attuali, per i quali soltanto il legislatore ha

eccezionalmente ritenuto d'estendere l'estinzione del reato (a

seguito del pagamento dell'oblazione effettuato anche da chi

eventualmente non sia stato compartecipe nel reato stesso) ed il caso

di chi attualmente non è più proprietario e che quindi si varrebbe

di un'estinzione del reato a seguito del pagamento effettuato da un

terzo che è l'unico titolare del bene e, di regola, non compartecipe

nel reato medesimo;

che, per quanto concerne il profilo sub b) - asserita disparità

di trattamento fra autore dell'illecito edilizio che abbia ceduto

l'immobile ed autore del medesimo illecito che non l'abbia ceduto, il

quale soltanto potrebbe beneficiare dell'estinzione del reato - tale

profilo è palesemente infondato, in quanto l'autore dell'abuso

edilizio che abbia ceduto l'immobile ha sempre la possibilità di

chiedere il condono e di versare l'importo dell'oblazione,

beneficiando in tal modo dell'estinzione del reato;

che, per quanto concerne il profilo sub c) - asserita disparità

di trattamento a seconda che l'autore dell'illecito abbia donato

l'immobile abusivo ai propri figli prima o dopo il conseguimento

della sanatoria, potendosi solo nel primo caso applicare le riduzioni

previste dalla legge - anche questo profilo è manifestamente

infondato, in quanto l'autore dell'abuso edilizio che abbia ceduto

l'immobile ai figli prima del conseguimento della sanatoria non perde

certamente il diritto di ottenere la riduzione dell'ammontare

dell'oblazione, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47

(Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,

sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e dell'art. 6

del decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito in legge 13 marzo

1988, n. 68, sollevata dal Pretore di Avola con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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