Corte costituzionale

Ordinanza n. 119/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, quinto

comma, del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 ("Conglobamento dell'assegno

mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni

del personale statale, in applicazione dell'art. 3 legge 5 dicembre

1964, n. 1268"), promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1983 dal

T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, iscritta al n.

910 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 81 dell'anno 1984;

Visto l'atto di costituzione di Scisca Francesco;

Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il T.A.R. Sicilia, nel corso di un procedimento

concernente il trattamento economico di un assistente universitario

incaricato, con ordinanza emessa in data 15 aprile 1983, ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità

costituzionale del quinto comma dell'art. 25 del d.P.R. 5 giugno

1965, n. 749 ("Conglobamento dell'assegno mensile e competenze

analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del persnale statale,

in applicazione dell'art. 3 legge 5 dicembre 1964, n. 1268");

che il giudice a quo rileva che, in base alla norma impugnata,

quando l'incarico di assistente è conferito a persona che già

ricopre un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello

Stato, il compenso riguardante detto incarico è ridotto al 31%, dal

che deriverebbe una irrazionale discriminazione in danno degli

assistenti universitari incaricati, rispetto alla disciplina generale

prevista per il cumulo di stipendi nel settore del pubblico impiego

(art. 99 del t.u. 30 dicembre 1980, n. 312);

che si è costituita la parte privata, chiedendo che venga

dichiarata la fondatezza della questione;

considerato che questa Corte, con sentenza n. 30 del 1987, ha

già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma de qua,

nella parte in cui dispone che le retribuzioni, previste per gli

assistenti universitari incaricati, nel caso di cumulo con altro

impiego consentito dall'art. 13 della legge 13 marzo 1958, n. 349,

vengano ridotte al 31% anziché stabilire che in tale ipotesi venga

ridotta del terzo la retribuzione minore;

che, pertanto, in conseguenza della già intervenuta

dichiarazione di illegittimità costituzionale, nei sensi anzidetti,

della norma oggetto dell'incidente sollevato, dal T.A.R. Sicilia con

l'ordinanza in epigrafe, la questione è divenuta manifestamente

inammissibile;

Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del quinto comma dell'art. 25 del d.P.R.

5 giugno 1965, n. 749 ("Conglobamento dell'assegno mensile e

competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del

personale statale, in applicazione dell'art. 3 legge 5 dicembre 1964,

n. 1268"), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dal T.A.R.

della Sicilia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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