Corte costituzionale

Ordinanza n. 118/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/03/1989 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 13

aprile 1987 (Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica

28 settembre 1979, concernente il riconoscimento della denominazione

tipica del formaggio "Mozzarella di bufala"), promosso con ordinanza

emessa il 10 dicembre 1987 dal Pretore di Salerno nel procedimento

penale a carico di Iemma Alfredo, iscritta al n. 373 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Iemma

Alfredo, il Pretore di Salerno, con ordinanza 10 dicembre 1987 (R.O.

n. 373 del 1988), sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 del d.P.R. 13 aprile 1987 in riferimento all'art. 3 della

Costituzione;

che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata, consentendo

ai produttori di formaggio a pasta filata di usare l'indicazione

merceologica di "mozzarella", avrebbe limitato la tutela apprestata

ai produttori del formaggio denominato "mozzarella di bufala"

dall'art. 10 della legge 10 aprile 1954, n. 125, che stabilisce il

divieto di utilizzazione anche solo parziale della denominazione

tutelata per indicare un formaggio di qualità diversa;

che, pertanto, la norma impugnata creerebbe una ingiustificata

disparità di trattamento, nell'ambito della categoria dei produttori

di formaggi a denominazione "tipica" o "d'origine" a scapito dei

produttori del formaggio "mozzarella di bufala", ai quali soltanto

sarebbe imposto il sacrificio della tutela generalmente offerta

dall'art. 10 della legge n. 125 del 1954;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha

chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile sul rilievo che

la norma impugnata non ha forza di legge;

Considerato che identica questione, sollevata dallo stesso Pretore

di Salerno con ordinanza del 30 settembre 1987, è già stata

dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte con ordinanza

n. 939 del 1988;

che l'ordinanza in epigrafe non adduce argomenti né indica

profili nuovi o diversi tali da indurre la Corte a modificare la

propria precedente decisione;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 13 aprile 1987

(Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre

1979 concernente il riconoscimento della denominazione tipica del

formaggio "Mozzarella di bufala"), in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, sollevata dal Pretore di Salerno con l'ordinanza

indicata in in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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