Corte costituzionale

Ordinanza n. 118/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,

del d.l. 19 giugno 1970, n. 370, ("Riconoscimento del servizio

prestato prima della nomina in ruolo del personale insegnante e non

insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria ed

artistica"), convertito con modificazioni nella legge 26 giugno 1970,

n. 576, promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1983 dal T.A.R.

del Friuli-Venezia Giulia, iscritta al n. 872 del registro ordinanze

1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67

dell'anno 1984;

Visti gli atti di costituzione di Bossi Simonetta nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia, nel corso di un

giudizio avente ad oggetto l'assegnazione definitiva della sede ad

un'insegnante immessa nei ruoli della scuola secondaria superiore

nonché la mancata valutazione di un anno di servizio, prestato dalla

predetta presso un istituto legalmente riconosciuto, ha sollevato

d'ufficio, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 del D.L. 19 giugno 1970, n. 370

("Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo

del personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione

elementare, secondaria ed artistica"), convertito con modifiche nella

legge 26 luglio 1970, n. 576;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata, mentre nel

primo comma riconosce agli insegnanti di scuole statali di istruzione

secondaria e artistica, agli effetti della carriera, il servizio non

di ruolo prestato nelle scuole secondarie "pareggiate", nel terzo

comma, invece, accorda identico riconoscimento ai medesimi soggetti e

per un uguale servizio svolto nelle scuole elementari solamente

"parificate", escludendo perciò dalla previsione il servizio

prestato nelle scuole secondarie "legalmente riconosciute" o

"parificate";

che si è costituita in giudizio la parte privata, chiedendo che

venga dichiarata fondata la questione sollevata, ed ha spiegato

intervento la Presidenza del Consiglio, per il tramite della

Avvocatura Generale dello Stato, deducendo l'infondatezza della

questione;

Considerato che l'asserita disparità di trattamento viene

denunciata in relazione al fatto che il legislatore, riconoscendo il

servizio pre-ruolo prestato nelle scuole elementari "parificate", non

ha previsto analogo beneficio per quello prestato nelle scuole

secondarie "parificate o legalmente riconosciute" essendosi limitato

a prevedere - quanto ai servizi pre-ruolo prestati nelle scuole

secondarie - solo quello prestato nelle scuole "pareggiate";

che l'istituto della "parificazione" è previsto dalla normativa

vigente solo per le scuole elementari tenute da enti, in base a

convenzione stipulata con lo Stato, ai sensi dell'art. 95 del T.U.

sull'istruzione elementare approvato con R.D. 5 febbraio 1928, n.

577, mentre il pareggiamento è concesso con provvedimento

amministrativo, ai sensi dell'art. 105 del R.D. 6 maggio 1923, N.

1054, alle scuole del grado secondario gestite da enti pubblici o

dagli enti ecclesiastici di cui al Concordato con la Santa Sede;

che, di conseguenza, la qualifica di "parificate" è prevista

solo per le scuole elementari, mentre le scuole secondarie non

statali possono avere solo la qualifica di "pareggiate" o di

"legalmente riconosciute", e non anche quella di "parificate", non

potendo, peraltro, alle scuole secondarie "legalmente riconosciute"

attribuirsi la qualifica di "parificate", come sembra invece opinare

il giudice a quo;

che, pertanto, manca il presupposto sul quale l'ordinanza di

rinvio fonda l'asserita disparità, perché essa tende a far

equiparare una situazione esistente ("insegnamento presso scuole

elementari 'parificate'") ad una inesistente, quale quella

dell'insegnamento presso scuole secondarie "parificate", considerando

come tali le scuole secondarie "legalmente riconosciute" cui non

spetta la qualifica della "parificazione";

che, pertanto, va dichiarata l'inammissibilità della questione

sollevata dal T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia, con l'ordinanza in

epigrafe;

Visti gli art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 del D.L. 19 giugno 1970, n. 370,

("Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo

del personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione

elementare, secondaria ed artistica"), convertito con modifiche nella

legge 26 luglio 1970, n. 576, sollevata in riferimento all'art. 3

Cost., dal T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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