Corte costituzionale

Ordinanza n. 118/1985

Altra decisione · depositata il 23/04/1985 · relatore Antonio La Pergola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 19d.l. 688/1982

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 19 del

d.l. 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia fiscale),

convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, promossi con due

ordinanze emesse il 29 marzo 1983 dal Tribunale di Firenze nei

procedimenti civili vertenti tra la S.p.a. C.G.E. e la S.p.a. la

Cartiera di Marzabotto contro l'Amministrazione Finanziaria dello Stato

iscritte ai nn. 22 e 23 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 dell'anno 1984.

Visti gli atti di costituzione della S.p.a. C.G.E. e della Cartiera

di Marzabotto nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1984 il Giudice

relatore Antonio La Pergola;

uditi l'avvocato Guido Scarpa per la S.p.a. C.G.E. e la Cartiera

di Marzabotto e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che:

1.1 - Il Tribunale di Firenze ha, con le ordinanze indicate in

epigrafe, sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

19 del decreto legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge 27

novembre 1982, n. 873, in riferimento all'art. 24 della Costituzione:

1.2 - le cause di merito concernono la restituzione di somme

indebitamente percette dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato per

"servizi amministrativi" e accessori (aliquota IGE, imposta conguaglio

e diritti di statistica): tali oneri fiscali, osserva il giudice a quo,

erano stati riscossi dalle dogane in violazione dei trattati istitutivi

del MEC e del GATT e di altri accordi recanti la clausola della

"nazione più favorita";

1.3 - la disposizione di legge censurata, subordinando il rimborso

delle tasse indebitamente versate alla prova documentale che l'onere

relativo non sia stato trasferito in qualsiasi modo su altri soggetti,

imporrebbe al giudice a quo di respingere la domanda degli attori non

avendo essi fornito la prova prescritta;

1.4 - ciò premesso, il Tribunale di Firenze ritiene che si tratti

di una disciplina in flagrante contrasto con l'art. 24 della

Costituzione, in quanto il citato art. 19 non dispone solo per

l'avvenire, ma ha effetto retroattivo e si applica a tutti gli indebiti

pagamenti, anche a quelli effettuati prima della entrata in vigore del

decreto che lo contiene: così congegnata, la previsione in questione

spoglierebbe l'importatore, il quale abbia in passato venduto la merce

senza essersi precostituita la prova documentale ora prescritta, della

possibilità di far valere il suo diritto al rimborso, in quanto privo

del necessario supporto probatorio;

1.5 - la violazione dell'art. 24 Cost. è denunziata anche sotto

l'ulteriore riflesso che la norma censurata non contiene alcun

riferimento alla prova documentale che il terzo, sul quale

l'importatore abbia trasferito l'onere fiscale, deve fornire per essere

a sua volta ammesso ad ottenere il rimborso: questo rilievo varrebbe

altresì a dimostrare che l'apprezzamento della validità e sufficienza

della prova è in pratica lasciato alla incontrollata discrezionalità

della P.A., con il risultato di privare il cittadino, anche per questo

verso, della tutela giurisdizionale;

1.6. - infine, lo stesso giudice a quo afferma di sollevare la

presente questione "indipendentemente dal disposto della legge 24

giugno 1971, n. 447, che ha abolito il diritto per servizi

amministrativi e il diritto di statistica";

2. - nei giudizi promossi dal Tribunale di Firenze si è costituita

la parte privata, difesa dall'avv. Palladino, ed è intervenuto, per

il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del

Consiglio dei ministri: la difesa della parte privata e l'Avvocatura

hanno rispettivamente dedotto la fondatezza e la infondatezza della

proposta questione e ribadito le loro conclusioni nell'udienza pubblica

dell'11 dicembre 1984, nella quale il giudice La Pergola ha svolto la

relazione:

Considerato che:

1. - i giudizi, data l'identità delle questioni, possono essere

riuniti e congiuntamente decisi;

2. - il giudice a quo fa riferimento a tasse sulle importazioni da

paesi aderenti non solo al Trattato istitutivo della CEE, ma anche al

GATT, nonché ad altri accordi, non meglio identificati, in cui sarebbe

prevista la clausola della nazione più favorita;

3. - sulla base della sentenza ultimamente adottata (n. 113/1985),

il giudice a quo è, però, in punto di rilevanza, ora tenuto a

delibare prima di tutto se la illegittimità del tributo riscosso, pur

dove esso gravi su merci importate da paesi fuori dell'area della CEE,

possa comunque farsi risalire ad un regolamento del Mercato Comune: nel

senso, va precisato, che si tratti di tassa di effetto equivalente al

dazio doganale anche nella sfera degli scambi extracomunitari (cfr.

sentenza n. 177/81);

4. - secondo la sopra citata pronunzia del 1985, spetta infatti al

giudice di merito stabilire se nei casi da cui deriva la presente

questione vadano applicate le prescrizioni dell'ordinamento comunitario

che concernono specificamente la disciplina del rimborso delle tasse

percette in violazione di tale ordinamento, e il relativo regime

probatorio, con specifico riferimento all'ipotesi della traslazione

dell'onere fiscale dall'importatore ad altri soggetti; giacché, se

così fosse, la questione posta alla Corte risulterebbe inammissibile,

in quanto proposta con riguardo a disposizioni della legge interna, la

cui applicazione nel giudizio a quo resta, per le ragioni spiegate

nella sentenza n. 170/1984, necessariamente esclusa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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