Corte costituzionale

Ordinanza n. 117/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1971 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R.

8 agosto 1955, n. 666 (concernente disposizioni transitorie, di

coordinamento e di attuazione della legge 18 giugno 1955, n. 517),

promosso con ordinanza emessa il 19 novembre 1970 dal pretore di Napoli

nell'incidente di esecuzione sollevato da Barbato Salvatore, iscritta

al n. 390 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 49 del 24 febbraio 1971.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1971 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Ritenuto che nel corso del procedimento per incidente di esecuzione

promosso da Barbato Salvatore, il pretore di Napoli, con ordinanza 19

novembre 1970, malgrado l'impropria indicazione del dispositivo, ha

sostanzialmente sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma,

della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della

disposizione dell'art. 3 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, in relazione

all'ultimo comma dell'art. 170 del codice di procedura penale, nella

parte in cui prescrive che il decreto di irreperibilità emesso nel

giudizio di primo grado cessa di avere efficacia con la trasmissione

degli atti al giudice di appello, invece che nel momento della

pronunzia della sentenza;

che davanti a questa Corte la parte non si è costituita, né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che questa Corte con sentenza n. 54 del 1971 ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 8

agosto 1955, n. 666, concernente disposizioni transitorie, di

coordinamento e di attuazione della legge 18 giugno 1955, n. 517,

nella parte sopra menzionata, dichiarando altresì non fondate le

questioni sulla legittimità costituzionale dell'art. 170 del codice di

procedura penale.

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666

(disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione della legge

18 giugno 1955, n. 517), già dichiarato costituzionalmente illegittimo

con sentenza n. 54 del 1971, nella parte in cui, in relazione all'art.

170, ultimo comma, del codice di procedura penale, prescrive che il

decreto di irreperibilità emesso nel giudizio di primo grado cessa di

avere efficacia solo con la trasmissione degli atti al giudice

competente per il giudizio di appello e non con la pronuncia del

giudice di primo grado.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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