Corte costituzionale

Ordinanza n. 117/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1964 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del T. U. 27 ottobre

1958, n. 956, in relazione alla legge 4 febbraio 1958, n. 572, in

riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, promossi con

ordinanze, tutte del 19 ottobre 1963, del Pretore di Ariano Irpino nel

corso di tre procedimenti penali a carico di Stiscia Giuseppe,

Pallavanti Antonino e Caccese Antonio, iscritte ai nn. 124, 125 e 126

del Registro ordinanze 1964 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 212 del 29 agosto 1964.

Udita nella camera di consiglio del 6 novembre 1964 la relazione

del Giudice Costantino Mortati.

Ritenuto che con le ordinanze su indicate è stata proposta

questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 ottobre 1958, n.

956, con cui vennero emanate le norme delegate sulla circolazione

stradale (erroneamente indicato nelle ordinanze come testo unico),

nella considerazione che il decreto di approvazione del medesimo è

stato emanato dopo che era scaduto il periodo assegnato per l'esercizio

del potere delegato dalla legge n. 572 del 1958;

che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 163 del 19

dicembre 1963 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità

costituzionale che era stata sollevata dai Pretori di Lendinara e di

Udine, nei confronti del D.P.R. 27 ottobre 1958, n. 956 (nella

considerazione che le leggi 24 gennaio 1959, n. 4, e 26 aprile dello

stesso anno, n. 207, con il prolungamento disposto dell'entrata in

vigore del decreto delegato, ebbero a prendere atto del ritardo

intercorso nella pubblicazione della legge delegante);

che le ordinanze del Pretore di Ariano Irpino ripropongono la

questione già decisa senza prospettarla sotto nuovi profili, che

possano indurre ad un suo riesame;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative pei giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del D.P.R. 27 ottobre 1958, n. 956.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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