Corte costituzionale

Ordinanza n. 1160/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,

lett. c, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia

previdenziale per il personale degli enti locali), promosso con

ordinanza emessa il 23 settembre 1982 dal Pretore di Varese nel

procedimento civile vertente tra Marchese Achille e l'I.N.A.D.E.L.,

iscritta al n. 228 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale,

dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Varese, con ordinanza emessa il 23

settembre 1982 (R.O. n. 228/1988) nel procedimento civile vertente

tra Marchese Achille e INADEL, diretto ad ottenere il pagamento della

indennità premio servizio nonostante le dimissioni intervenute

soltanto dopo anni sei, mesi sette e giorni dodici, anziché dopo

venticinque anni, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettera c, della legge 8

marzo 1968, n. 152, che esclude il diritto alla predetta indennità

per i dipendenti dimessi dal servizio prima del venticinquesimo anno

di anzianità, in riferimento all'art. 3 Cost., per la disparità di

trattamento che si verifica nei confronti di altri dipendenti

pubblici che hanno diritto alla indennità di fine rapporto dopo un

anno di iscrizione all'apposito fondo;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha

concluso per la infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 763 del 1988, ha

già dichiarato la norma ora censurata costituzionalmente

illegittima;

che, quindi, la questione ora sollevata deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile, siccome la detta norma è ormai espunta

dall'ordinamento giuridico;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. c, della

legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per

il personale degli enti locali), sollevata, con riferimento all'art.

3 Cost., dal Pretore di Varese con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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