Corte costituzionale

Ordinanza n. 116/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/05/2001 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 32d.l. 429/1982

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo

comma, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione

della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore

aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia

tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto

1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l.

10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione

dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria.

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia

per reati tributari), promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio

1999 dalla Commissione tributaria regionale del Veneto sul ricorso

proposto dalla SICC s.p.a. contro l'Ufficio imposte dirette di

Rovigo, iscritta al n. 396 del registro ordinanze 2000 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, 1ª serie speciale,

dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che la Commissione tributaria regionale del Veneto,

chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da una società per

azioni avverso una cartella esattoriale, notificata l'11 novembre

1988 per IRPEF ed ILOR degli anni 1979/1980, relativa ad imposte

liquidate ed iscritte a ruolo ai sensi degli artt. 16, 17 e 20-bis

del d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della

evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e

per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),

convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516

(Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 10 luglio 1982,

n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di

imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la

definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al

Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati

tributari), con ordinanza del 28 gennaio 1999 (r.o. n. 396 del 2000),

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 32,

primo comma, del predetto d.l. n. 429 del 1982, nella parte in cui

non prevede che le dichiarazioni integrative, presentate ai sensi

dell'art. 16 del medesimo d.l., possano essere modificate in domande

integrative presentate ai sensi del successivo art. 19 (per la

definizione automatica di IRPEF, IRPEG e ILOR) quando seguano ad atti

di accertamento nulli ai sensi e per gli effetti di quanto disposto

dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 175 del 1986;

che la Commissione tributaria regionale denuncia la

violazione dell'art. 3 della Costituzione, osservando, in

particolare, che alla società ricorrente è stata notificata una

cartella esattoriale relativa al carico fiscale degli anni 1979 e

1980, che traeva origine da un avviso di accertamento notificato

dall'Amministrazione finanziaria il 29 dicembre 1982 e dalla

successiva dichiarazione integrativa (di condono fiscale) presentata

dalla società ai sensi dell'art. 16 del d.l. n. 429 del 1982;

che, a seguito di tale ultima dichiarazione, l'Ufficio

competente ha liquidato l'imposta sulla base del contenuto della

dichiarazione del contribuente, in conformità agli artt. 16, 17 e

20-bis del d.l. n. 429 del 1982;

che dopo la liquidazione, infine, si è proceduto

all'iscrizione a ruolo nei confronti del contribuente ed

all'emissione della cartella esattoriale;

che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale

n. 175 del 1986, l'accertamento eseguito dall'Ufficio nella c.d.

"zona condono", oscillante tra il 14 luglio 1982 ed il 13 marzo 1983,

sarebbe affetto da radicale nullità, ragion per cui la contribuente

ha impugnato la cartella esattoriale, sostenendo che siffatta

nullità doveva trasmettersi necessariamente anche alla dichiarazione

integrativa e che la liquidazione dell'imposta non poteva perciò

effettuarsi da parte dell'Amministrazione finanziaria a norma

dell'art. 16 del d.l. n. 429 del 1982, bensì a norma dell'art. 19,

che introduce un regime più favorevole, riferito alla posizione del

contribuente che presenta la domanda di condono senza avere ricevuto

la notifica dell'avviso di accertamento;

che la pretesa della ricorrente a che la liquidazione

dell'imposta fosse eseguita sulla base dell'art. 19 del d.l. n. 429

del 1982 incontrava, tuttavia, l'ostacolo derivante dall'art. 32,

primo comma, del medesimo d.l.; ai sensi del quale la domanda di

condono è irrevocabile e le imposte ed eventuali maggiori imposte

che risultano dalle dichiarazioni del contribuente sono acquisite a

titolo definitivo dall'Amministrazione finanziaria;

che a parere della Commissione tributaria di secondo grado di

Rovigo, davanti alla quale il giudizio era stato inizialmente

incardinato, la nullità di tutti gli accertamenti d'ufficio

notificati durante la zona condono (periodo corrente tra la data di

entrata in vigore del d.l. n. 429 del 1982 e la scadenza del termine

utile per presentare la domanda di condono) non avrebbe

automaticamente provocato la nullità della dichiarazione integrativa

formulata dal contribuente sulla base dei contenuti dell'avviso di

accertamento, in aderenza all'art. 16 del citato d.l.;

che quest'ultima dichiarazione, proprio perché irrevocabile,

costituiva piuttosto la base di riferimento per l'esercizio del

potere di liquidazione dell'imposta dovuta, puntualmente esercitato

dall'Amministrazione finanziaria nel caso concreto;

che l'applicazione del principio di irrevocabilità della

dichiarazione integrativa, tuttavia, avrebbe perpetuato il medesimo

effetto che la sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 1986 ha

giudicato in contrasto col principio di eguaglianza, consentendo

all'Amministrazione finanziaria di stabilire arbitrariamente, in

luogo della legge, i contribuenti ai quali era concesso di proporre

una domanda di condono per la definizione automatica dei periodi di

imposta ex art. 19 citato ed i contribuenti, destinatari dell'avviso

di accertamento, che invece dovevano sostenere i maggiori oneri

economici derivanti dall'applicazione dell'art. 16 del d.l. n. 429

del 1982;

che l'irrevocabilità della domanda ormai presentata dal

contribuente, anche se in connessione con un accertamento del tutto

privo di validità, avrebbe posto nel nulla il rimedio introdotto

dalla stessa sentenza n. 175 del 1986: pur se l'avviso di

accertamento è nullo, resterebbe invero valida, irrevocabile e

produttiva di pieni effetti la conseguente dichiarazione integrativa;

che per tali ragioni il giudice tributario, con ordinanza del

14 novembre 1994, ha per la prima volta sollevato la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, del d.l.

n. 429 del 1982, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione,

questione che la Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 42 del

1998, ha dichiarato manifestamente inammissibile in quanto

l'ordinanza di rimessione era "priva di qualsiasi elemento di

individuazione della fattispecie oggetto del giudizio principale" e

carente di una "sia pur sintetica motivazione della rilevanza della

questione";

che la Commissione tributaria regionale del Veneto, investita

della medesima controversia, ha condiviso i dubbi di legittimità

costituzionale esposti dal primo giudice remittente ed ha pertanto

nuovamente sollevato la questione davanti alla Corte per la dedotta

violazione dell'art. 3 della Costituzione;

che il giudice a quo, nell'intento di spiegare le ragioni di

rilevanza della questione, ha in primo luogo esposto i singoli

passaggi della vicenda controversa, che sono scanditi in linea di

massima, dai seguenti atti: la notifica dell'avviso di accertamento

(in una data compresa nella "zona condono"); la presentazione della

dichiarazione integrativa formulata in conformità alle previsioni

dell'art. 16 del d.l. n. 429 del 1982; la liquidazioneeseguita

dall'Amministrazione finanziaria; l'iscrizione a ruolo con emissione

della cartella esattoriale; la presentazione del ricorso da parte del

contribuente, il quale aveva richiesto che la liquidazione

dell'imposta fosse effettuata a norma dell'art. 19 anziché a norma

dell'art. 16 del d.l. n. 429 del 1982;

che, in secondo luogo, il giudice a quo ha ribadito che la

disposizione dell'art. 32, primo comma, del d.l. n. 429 del 1982, non

consentirebbe all'Amministrazione finanziaria di provvedere a

liquidare il tributo in forme diverse da quelle regolate dall'art. 16

e che è proprio tale disposizione che impedirebbe l'accoglimento

della pretesa della società ricorrente, altrimenti fondata sugli

effetti derivanti dalla declaratoria di incostituzionalità

pronunciata dalla sentenza n. 175 del 1986 più volte citata;

che la questione, inoltre, è ritenuta dal giudice a quo non

manifestamente infondata, dal momento che l'applicazione del

principio di irrevocabilità è tale da svuotare delle sue

ragionevoli conseguenze la sentenza n. 175 del 1986: sebbene

l'accertamento d'ufficio fosse nullo, in quanto notificato dopo

l'entrata in vigore del d.l. n. 429 del 1982, la dichiarazione

integrativa su di esso basata avrebbe prodotto pieni effetti,

abilitando l'Amministrazione ad assumerla a parametro per la

liquidazione dell'imposta; si tratterebbe di una vera e propria

ultrattività della disposizione già dichiarata incostituzionale,

con inevitabile violazione dei principia di ragionevolezza e di

parità di trattamento;

che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

che ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale sia

dichiarata inammissibile o comunque infondata;

che, in primo luogo, l'interveniente ricorda che, in

conformità a quanto dispone l'art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972

(oggi l'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992), il ricorso avverso il

ruolo per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri di questo

è ammesso solo quando l'iscrizione a ruolo non sia stata preceduta

dalla notificazione dell'avviso di accertamento o dell'avviso di

liquidazione di imposta;

che nella controversia in oggetto l'unico motivo di

impugnazione dell'iscrizione a ruolo si sostanzia nel richiamo alla

sentenza n. 175 del 1986 (e dunque ad un motivo "esterno"), mentre il

giudice a quo nulla preciserebbe circa l'ammissibilità del ricorso

del contribuente in relazione alla pretesa notificazione dell'avviso

di liquidazione avverso il quale, sempre secondo l'Avvocatura

generale dello Stato, in presenza di una notificazione

tempestivamente effettuata, il ricorrente avrebbe dovuto proporre

l'immediata impugnazione, senza poter invocare, a giustificazione del

ritardo, la sopravvenienza della sentenza n. 175 del 1986, onde in

mancanza di siffatta impugnazione, ne sarebbe derivata l'acquiescenza

del contribuente;

che in secondo luogo secondo la difesa erariale, a fronte

della pretesa del ricorrente volta ad ottenere una diversa

valutazione giuridica della domanda di condono, il giudice rimettente

non avrebbe spiegato l'eventuale sussistenza dei presupposti per

realizzare una "conversione" della dichiarazione inizialmente

proposta ai sensi dell'art. 16 del d.l. n. 429 del 1982;

che nel merito, a parere dell'interveniente, la questione

sarebbe nondimeno infondata, poiché l'irretrattabilità delle

dichiarazioni integrative presentate ai sensi del d.l. n. 429 del

1982 discenderebbe dalla circostanza che esse poggiano comunque le

basi su un'acquiescenza e sulla valutazione di convenienza espressa

dal contribuente interessato, che, nella specie, in presenza di un

avviso di accertamento notificato oltre il termine di entrata in

vigore del d.l. n. 429 del 1982, avrebbe potuto proporre immediato

ricorso contro tale avviso, deducendo la medesima eccezione di

illegittimità costituzionale accolta con la sentenza n. 175 del

1986;

che la norma che sancisce l'irrevocabilità della

dichiarazione integrativa, dunque, sarebbe tutt'altro che

irragionevole e la questione di costituzionalità si rivelerebbe

infondata.

Considerato che il giudice a quo ha omesso di considerare che

rientrava nei suoi poteri di giudicante sulla controversia tributaria

valutare gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità

dell'art. 16 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, come modificato con la

legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516, "nella parte in cui

consente la notifica degli accertamenti di rettifica o di ufficio

sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa,

anziché sino alla data di entrata in vigore del d.l. n. 429 del

1982" (sentenza n. 175 del 1986), di modo che, per questo periodo

colpito da illegittimità costituzionale, doveva essere verificato se

fosse configurabile una carenza di potere dei provvedimenti di

accertamento tra le diverse soluzioni idonee a garantire

un'effettività di tutela al contribuente;

che lo stesso giudice a quo certamente non poteva dare

ulteriore efficacia ad accertamenti tributari basati su norme di cui

sia sopravvenuta la dichiarazione di illegittimità costituzionale,

sia pure parziale, salvo che si trattasse di situazioni divenute

comunque definitive e non soggette a tutela giurisdizionale per

acquiescenza o per decorso dei termini di impugnazione, cioè in

tutti i casi in cui sia preclusa una ulteriore tutela

giurisdizionale;

che una tale preclusione in senso assoluto non può

rinvenirsi nella disposizione denunciata, in quanto l'art. 32 del

d.l. 10 luglio 1982, n. 429, modificato dalla legge di conversione

7 agosto 1982, n. 516, preclude la revoca delle dichiarazioni

integrative o la loro contestazione, ma per la definitività

presuppone che le imposte siano state acquisite, mentre consente che

il contribuente possa dedurre un "errore materiale" o una "violazione

delle norme degli articoli precedenti" (tra cui anche l'articolo 16

del d.l. n. 429 del 1982, nel testo risultante dalla dichiarazione

parziale di illegittimità costituzionale);

che degli anzidetti profili di rilevanza il giudice a quo non

si è dato carico, senza neppure precisare se vi fosse stata la

precedente notificazione di avviso di liquidazione delle imposte o se

la cartella conglobava gli elementi della liquidazione, ovvero - come

sottolineato dall' Avvocatura generale dello Stato - se sussistessero

o no i presupposti per una conversione della dichiarazione

inizialmente proposta ai sensi dell'anzidetto art. 16, questioni

tutte che rientrano nei poteri del giudice a quo, in sede di verifica

e motivazione sulla rilevanza;

che pertanto risulta la manifesta inammissibilità della

questione sollevata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

avanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale, dell'art. 32, primo comma, del d.l.

10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in

materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare

la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con

modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in

legge, con modificazioni, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, recante

norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui

redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle

pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica

per la concessione di amnistia per reati tributari), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione

tributaria regionale del Veneto, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 maggio 2001

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari