Corte costituzionale

Ordinanza n. 116/1996

Altra decisione · depositata il 12/04/1996 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 649/1994
  • art. 2legge 649/1994
  • art. 5legge 649/1994

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, e 5 del

decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649 (Misure urgenti per il

rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e

dell'edilizia privata), promosso con ordinanza emessa il 29 novembre

1994 dal Pretore di Lecce, sezione distaccata di Nardò, nel

procedimento penale a carico di Murciano Michele ed altro, iscritta

al n. 502 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno

1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale per violazioni

edilizie, il Pretore di Lecce, sezione distaccata di Nardò, con

ordinanza del 29 novembre 1994, pervenuta alla Corte costituzionale

il 26 luglio 1995 (r.o. n. 502 del 1995), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 del decreto-legge 25

novembre 1994, n. 649 (Misure urgenti per il rilancio economico ed

occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata);

che, ad avviso del giudice a quo, la normativa impugnata, nel

riaprire, a distanza di circa dieci anni, i termini per la

concessione del cosiddetto "condono edilizio" previsto dai Capi IV e

V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si porrebbe anzitutto in

contrasto con gli artt. 77 e 87 della Costituzione, per mancanza del

requisito della necessità e dell'urgenza - che, solo, legittima il

ricorso al decreto-legge - non apparendo la normativa stessa

determinata dalla insorgenza di circostanze impreviste ma, se mai,

dalla verifica di una progressiva estensione del fenomeno

dell'abusivismo;

che, sarebbe, altresì, violato l'art. 79 della Costituzione, in

quanto la reviviscenza dell'istituto del condono costituirebbe specie

di una generale misura di clemenza, emessa al di fuori dei limiti

procedimentali sanciti dalla invocata norma costituzionale per la

concessione dell'amnistia, con incidenza negativa anche sul principio

di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione;

che, infine, il pretore rimettente deduce il vulnus all'art. 9

della Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio

della tutela dei valori dell'ambiente e del patrimonio storico ed

artistico della Nazione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che

ha concluso per la manifesta inammissibilità della questione;

Considerato che il decreto-legge impugnato è decaduto per la

mancata conversione in legge nel termine previsto dall'art. 77 della

Costituzione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 1995;

che, peraltro, anteriormente alla decadenza del citato

decreto-legge, è entrata in vigore la legge 23 dicembre 1994, n.

724, che, all'art. 39, ha regolato il sistema del nuovo condono

edilizio in modo parzialmente diverso (e non completo) rispetto a

quello previsto dal decreto stesso;

che detto art. 39 deve, a sua volta, essere letto (sentenza n.

427 del 1995) in connessione indissolubile con le altre disposizioni

dettate in materia di sanatoria edilizia ed in materia urbanistica ed

edilizia, in origine in uno stesso testo normativo e poi separate dai

successivi decreti-legge - l'ultimo dei quali, attualmente vigente,

è il d.-l. 25 marzo 1996, n. 154 - che hanno, nel frattempo,

riprodotto, in maniera tutt'altro che coincidente e con una serie di

progressive varianti, parte delle originarie disposizioni del d.-l.

n. 649 del 1994, oggetto del presente giudizio di legittimità

costituzionale;

che tale mutato quadro normativo rende necessaria la restituzione

degli atti al giudice a quo perché valuti la rilevanza della

questione sollevata alla stregua della nuova disciplina.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Lecce, sezione

distaccata di Nardò.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 marzo 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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