Corte costituzionale

Ordinanza n. 116/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge

19 marzo 1955, n. 160 ("Norme sullo stato giuridico del personale

insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti d'istruzione

media, classica, scientifica, magistrale e tecnica"), promosso con

ordinanza emessa l'11 gennaio 1982 dal TAR del Lazio, iscritta al n.

657 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 25 dell'anno 1984;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso del giudizio instaurato sul ricorso

proposto da Angelini Federico Luigia per l'annullamento del

provvedimento col il quale la stessa era stata collocata a riposo per

raggiunti limiti di età, il T.A.R. del Lazio, ha sollevato di

ufficio in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 24 della legge 19 marzo 1955, n. 160, che

prevede la possibilità del conferimento di incarichi e supplenze

fino al compimento del settantesimo anno di età;

che tale norma costituirebbe, ad avviso del giudice a quo, un

ingiustificato privilegio rispetto al personale docente di ruolo per

il quale l'art. 109 del d.P.R. n. 417 del 1974 fissa al 1° ottobre

successivo alla data di compimento del 65 anno di età il limite per

il mantenimento in servizio;

considerato che, come rileva lo stesso giudice a quo,

l'inapplicabilità al personale insegnante non di ruolo dell'art. 109

del d.P.R. n. 417 del 1974, che fissa al 65° anno il limite di età

per il collocamento a riposo del personale di ruolo, deriva dalla

circostanza che il legislatore, nel disciplinare con il citato d.P.R.

nel suo complesso lo stato giuridico del personale di ruolo della

scuola, ha previsto, nell'art. 118 d.P.R. medesimo, che le

disposizioni in esso contenute "si applicano, altresì, in quanto

compatibili, al personale non di ruolo e salva diversa particolare

disposizione della disciplina del personale non di ruolo statale";

che, il fatto stesso che l'ordinanza di rimessione individui nel

citato art. 109 del d.P.R. n. 417 - che fissa il limite di età per

il collocamento a riposo degli insegnanti di ruolo - una delle

disposizioni non compatibili con lo stato giuridico del personale

insegnante non di ruolo e quindi non applicabili a questo, è di per

sé indicativo della obbiettiva diversità dello stato giuridico

delle due categorie, diversità che giustifica il permanere della

disciplina diversificata per quel che riguarda l'aspetto particolare

del limite di età per il collocamento a riposo, che per gli

insegnanti non di ruolo è previsto dall'art. 24 della legge 19 marzo

1955, n. 560 - nell'ambito cioè della disciplina dello stato

giuridico di questa categoria di insegnanti - il quale consente la

conferibilità di incarichi e supplenze fino al 70° anno di età;

che, tenuto altresì conto della giurisprudenza di questa Corte

(sent. n. 52 del 1981), che ritiene non irragionevole la differenza

di stato giuridico fra personale docente di ruolo e non di ruolo, non

può essere condiviso l'assunto dell'ordinanza di rinvio, secondo cui

il diverso limite di età per le due categorie di insegnanti

costituirebbe "una sorta di immotivato privilegio nei confronti di un

gruppo di dipendenti che svolge le medesime funzioni docenti,

essendo, peraltro, legato allo Stato da relazioni a carattere

precario giustificanti, semmai una considerazione deteriore";

che, invece, è proprio il trattamento "deteriore", sotto vari

altri profili dello status degli insegnanti non di ruolo, in quanto

caratterizzato dalla discontinuità e dalla instabilità del

rapporto, che si riverberano anche sul relativo trattamento

pensionistico, a far apparire non irragionevole che il legislatore

abbia ritenuto, nel disciplinare lo stato giuridico del personale

insegnante di ruolo di non abrogare una disposizione riequilibratrice

che prevede per quello non di ruolo un più elevato limite di età

per il trattenimento in servizio;

che, pertanto, appare manifesta l'infondatezza della questione

di legittimità costituzionale prospettata dall'ordinanza di

rimessione;

Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 24 della legge 19 marzo 1955, n. 160 ("Norme

sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle

scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica,

magistrale e tecnica"), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal

T.A.R. del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari