Corte costituzionale

Ordinanza n. 116/1977

Altra decisione · depositata il 09/06/1977 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 21 aprile

1976 della Provincia autonoma di Bolzano recante: "Modifica alla

disciplina della indennità integrativa speciale provinciale", promosso

con ricorso dal Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 7

maggio 1976, depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto al

n. 18 del registro 1976.

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1977 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il ricorrente, e l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione.

Ritenuto che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha sollevato

questione di legittimità contro la legge della Provincia di Bolzano

riapprovata il 21 aprile 1976 concernente l'indennità integrativa

speciale dovuta ai dipendenti statali ed estesa ai dipendenti

provinciali con legge della Provincia n. 16 del 1964.

Ritenuto che la questione viene proposta in riferimento agli artt.

3 e 36 Cost. in quanto, risultando l'indennità da corrispondere ai

dipendenti provinciali di Bolzano quantitativamente maggiore in

confronto di quella corrisposta "ad altri dipendenti della stessa

Regione Trentino-Alto Adige nonché ad altri dipendenti di altre

provincie e regioni dello Stato" ne conseguirebbe una inammissibile

disparità di trattamento ed una alterazione nella proporzionalità di

retribuzione.

Ritenuto che la normativa in materia comprende due testi e cioè la

legge nazionale 10 febbraio 1953, n. 62, secondo cui (art. 67) il

personale di ruolo regionale non può disporre di trattamento economico

più favorevole di quello del personale statale e la legge provinciale

di Bolzano 12 novembre 1964, n. 16, secondo cui (art. 24) l'indennità

integrativa speciale va corrisposta al personale dell'Amministrazione

provinciale nella misura corrisposta ai dipendenti statali.

Ritenuto che la difesa della Provincia ammette che la legge

impugnata dà luogo, nei confronti della legge nazionale n. 364 del

1975, ad un superamento di livello dell'indennità "per non essersi

uniformata alle specifiche norme ed alle concrete determinazioni di

valore dei punti di variazione dettate dalla normativa statale" e che,

inoltre, la legge provinciale impugnata accorda un aumento extra di L.

45.000 mensili della indennità a decorrere dal luglio 1975.

Rilevato, tuttavia, che la Provincia richiama il d.P.R. 31 agosto

1972, n. 670 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige), per sostenere, in

contrapposizione dell'assunto della Presidenza del Consiglio, che la

legge impugnata non si è discostata dall'osservanza dei "principi

fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato" da considerarsi

distinti e diversi dai principii stabiliti da leggi statali.

Considerato che, indipendentemente da questa prospettazione,

trattandosi di ricorso incentrato sulla asserita violazione dell'art. 3

Cost. (e, conseguentemente, dell'art. 36) va ritenuto congruo, nel

caso, addivenire, preliminarmente, ad una indagine globale, che

consenta di acquisire dati concreti e analitici, di paragone e di

confronto, riguardanti l'attuazione effettuata dallo Stato e dagli enti

pubblici in genere e da quelli territoriali in particolare (tra cui le

Regioni a statuto ordinario e speciale) dell'aggiornamento

dell'indennità integrativa speciale, considerata quale "congegno di

scala mobile" analogo a quello previsto nel campo privato.

Che ritiensi parimenti utile estendere l'indagine conoscitiva alla

incidenza percentuale della sopraddetta applicazione sul trattamento

complessivo dei dipendenti.

Che sono da ritenere qualificati al compimento delle indagini di

cui sopra sia la ricorrente Presidenza del Consiglio sia il Ministero

dell'interno, nonché, per la parte che lo riguarda, il Commissario del

Governo presso la Regione Trentino-Alto Adige.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

sospesa ogni pronuncia sul ricorso proposto come in epigrafe dal

Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge della Provincia

di Bolzano riapprovata il 21 aprile 1976: ordina alla Presidenza del

Consiglio dei ministri, al Ministero dell'interno ed al Commissario del

Governo presso la Regione Trentino-Alto Adige di provvedere entro mesi

quattro dalla comunicazione del presente provvedimento, alla esibizione

in giudizio dei dati concreti e analitici riguardanti l'attuazione da

parte degli enti pubblici in genere e di quelli territoriali in

ispecie, dell'aggiornamento dell'indennità integrativa speciale,

nonché riguardanti l'incidenza percentuale della sopraddetta

applicazione sul trattamento complessivo dei dipendenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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