Corte costituzionale

Ordinanza n. 1157/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 20 della

legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato); 14 del d.-l. 30 dicembre

1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale),

convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33; 1

della legge 30 dicembre 1980, n. 895 (Misure urgenti in materia

previdenziale e pensionistica); 1 del d.-l 29 luglio 1981, n. 402

(Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle

contribuzioni), convertito, con modificazioni, nella legge 26

settembre 1981, n. 537, promosso con ordinanza emessa il 13 giugno

1987 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra

Scorza Mario e l'I.N.P.S., iscritta al n. 173 del registro ordinanze

1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20,

prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visti gli atti di costituzione di Scorza Mario e dell'I.N.P.S.

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 13 giugno

1987 (R.O. n. 173/1988), emessa nel procedimento vertente tra Scorza

Mario e l'I.N.P.S., avente ad oggetto il pagamento di contributi

previdenziali per il rapporto di lavoro part-time iniziato nel 1979,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 20,

legge 21 dicembre 1978, n. 843; 14, d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663,

convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

1, legge 30 dicembre 1980, n. 895; 1, d.-l. 29 luglio 1981, n. 402,

convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537,

i quali non consentono che il limite minimo di retribuzione

giornaliera stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia

di previdenza ed assistenza sociale, in riferimento ai minimi

previsti dai contratti collettivi per prestazioni lavorative a tempo

pieno, possa essere ragguagliato a prestazioni di lavoro a tempo

parziale di durata inferiore rispetto al normale orario giornaliero

di lavoro;

che è dedotta la violazione dell'art. 3 Cost. in quanto,

determinandosi un uguale trattamento per situazioni oggettivamente

differenziate in ragione della diversa durata della prestazione,

consegue irrazionalmente una disparità di trattamento per i datori

di lavoro che subiscono oneri economici sproporzionati rispetto al

valore economico della attività dedotta in contratto;

che nel giudizio si sono costituiti: la parte privata, che ha

concluso per l'accoglimento della questione; l'I.N.P.S., che ha

concluso, invece, per la sua infondatezza; mentre, l'Avvocatura

Generale dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei

ministri, ha concluso per la sua inammissibilità o, quanto meno, per

la sua infondatezza;

Considerato che della questione è stata già dichiarata la

manifesta infodatezza con ordinanza n. 835/1988;

che non sono dedotti motivi nuovi che possono fondare una

diversa decisione;

che la stessa la nuova disciplina di cui alla legge n. 863 del

1984 è confermativa dei principi posti a base della precedente

decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 20 della legge 21 dicembre 1978 n. 843

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato); 14 del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento

del servizio sanitario nazionale), convertito, con modificazioni,

nella legge 29 febbraio 1980, n. 33; 1 della legge 30 dicembre 1980,

n. 895 (Misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica); 1

del d.-l. 29 luglio 1981, n. 402 (Contenimento della spesa

previdenziale ed adeguamento delle contribuzioni), convertito, con

modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, sollevata, con

riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Roma con ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1157 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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