Corte costituzionale

Ordinanza n. 1155/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma,

della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di

fine rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con

ordinanza emessa l'11 marzo 1987 dalla Corte di cassazione sul

ricorso proposto dalla S.p.a. Terme di Salsomaggiore ed altri contro

Piroli Maria ed altri, iscritta al n. 108 del registro ordinanze 1988

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di costituzione della S.p.a. Terme di Salsomaggiore

ed altri e di Piroli Maria ed altri nonché l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte di Cassazione, nel procedimento promosso da

Piroli Maria ed altri lavoratori stagionali, con rapporto cessato nel

1982, contro le Terme di Salsomaggiore s.p.a. ed altri, diretto ad

ottenere il pagamento dei centosettantacinque punti di contingenza

maturati nel periodo 1° febbraio 1977-31 dicembre 1982, con ordinanza

dell'11 marzo 1987 (R.O. n. 108/1988), ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 29

maggio 1982, n. 297, in riferimento agli art. 3 e 36 Cost., per la

disparità di trattamento che si verificherebbe tra datori di lavoro

che abbiano alle loro dipendenze lavoratori con contratti a tempo

indeterminato, per i quali il c.d. recupero dei punti di contingenza

congelati viene scaglionato nel tempo, e i datori di lavoro che

abbiano alle loro dipendenze lavoratori con contratti a tempo

determinato, i quali debbono corrispondere tutti i punti di

contingenza ai lavoratori che cessano dal rapporto entro il periodo

31 maggio 1982-31 dicembre 1982 o nel periodo 1982-1985 e per la

mancata proporzionalità tra quantità e qualità del lavoro e

retribuzione dovuta;

che i ricorrenti, costituitisi nel giudizio, hanno concluso

perché la questione sollevata sia dichiarata infondata;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta per la

Presidenza del Consiglio dei ministri, ha concluso anche essa per la

infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 83/1988, ha già

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

del secondo e terzo comma dell'art. 5, legge 29 maggio 1982, n. 297,

ora nuovamente sollevata, sia pure sotto altri profili;

che, per tutti i rapporti di lavoro cessati anteriormente al

1986, i punti di contingenza già congelati sono corrisposti in

aggiunta al trattamento di fine rapporto;

che gli scompensi e gli inconvenienti eventualmente connessi

all'attribuzione di siffatto trattamento, da un lato, non possono

ritenersi esclusivamente propri dell'operatività delle norme di

previsione anche rispetto ai rapporti di lavoro stagionali o

temporanei e, dall'altro, come già osservato con la sentenza

suddetta, non assumono rilievo dirimente della sancita legittimità

costituzionale delle norme medesime, attenendo soltanto ad aspetti

della disciplina apprestata che rientrano nella discrezionalità del

legislatore;

che, pertanto, a prescindere dalla considerazione che il giudice

a quo ha sancito la spettanza ai ricorrenti di tutti i 175 punti di

contingenza da essi domandati, nonostante si trattasse di rapporto di

lavoro stagionale e di carattere temporaneo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 29 maggio 1982,

n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in

materia pensionistica), sollevata, con riferimento agli art. 3 e 36

Cost., dalla Corte di Cassazione con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1155 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari