Corte costituzionale

Ordinanza n. 1153/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 9

dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di

locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di

abitazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio

1987, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1987 dal

Pretore di Rimini nel procedimento civile vertente tra Lo Conte

Massimino e Poncini Regina, iscritta al n. 43 del registro ordinanze

1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8,

prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Rimini, con ordinanza emessa il 28

ottobre 1987 (R.O. n. 43/1988) nel procedimento tra Lo Conte

Massimino e Poncini Regina, avente ad oggetto la liquidazione

dell'indennità per la perdita di avviamento in favore del conduttore

dell'immobile adibito ad uso professionale, a seguito della

cessazione della locazione, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 del d.l. 9 dicembre 1986, n. 832,

convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15,

nella parte in cui stabilisce che è dovuta al conduttore, dopo la

cessazione dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso

diverso da abitazione di cui agli artt. 67 e 71 della legge n.

392/1978 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),

l'indennità per avviamento professionale nella misura di dodici

mensilità del canone corrente di mercato per i locali aventi le

stesse caratteristiche di quello locato;

che sarebbe violato l'art. 3 Cost. per la sussistente disparità

di trattamento tra i titolari di contratti in corso alla data del 30

luglio 1978 e quelli di contratti stipulati dopo il 29 luglio 1978;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha

concluso per l'inammissibilità o per l'infondatezza della questione;

Considerato che nel procedimento suddetto trattasi di locazione

scaduta nel marzo 1986, sicché la questione non è rilevante in

quanto la norma denunciata non è applicabile alla fattispecie de

qua: la disciplina introdotta dalla legge n. 15 del 1987 - come

confermato anche dall'esegesi giurisprudenziale della Corte

Regolatrice - non ha, infatti, portata retroattiva, non essendone

stata prevista l'applicabilità ai giudizi in corso per rapporti già

cessati de iure (ord. n. 937/1988);

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 9 dicembre 1986, n.

832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili

adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito, con

modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, sollevata, in

riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Rimini con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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