Corte costituzionale

Ordinanza n. 114/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/03/1990 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4legge 429/1982
  • art. 4legge 516/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo

comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la

repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul

valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in

materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 gennaio 1989 dal Tribunale di Gorizia

nel procedimento penale a carico di Acampora Gilda, iscritta al n.

520 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal Tribunale di Gorizia

nei procedimenti penali riuniti a carico di Zanier Augusto, iscritta

al n. 521 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno

1989;

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Gorizia, con ordinanze del 24 gennaio

1989 e del 9 dicembre 1988 (Reg. ord. nn. 520 e 521 del 1989) ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n.

7, della legge 7 agosto 1982, n. 516 (rectius: dell'art. 4, primo

comma, n. 7 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito

in legge 7 agosto 1982, n. 516) nella parte in cui prevede come

elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del

risultato della dichiarazione;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, ed ha chiesto che la questione sia dichiarata

inammissibile o, comunque, manifestamente infondata;

Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni, i

relativi giudizi possono essere riuniti;

che, con sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la

non fondatezza della questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n.

429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, proposta con le

ordinanze di rimessione di cui alla stessa sentenza;

che le ordinanze di rimessione dalle quali trae origine il

presente giudizio non prospettano argomenti nuovi rispetto a quelli

già esaminati dalla Corte con la citata decisione;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

proposta con le ordinanze in epigrafe va dichiarata manifestamente

infondata;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n.

7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione

dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria)

come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. dal Tribunale di

Gorizia con ordinanze 24 gennaio 1989 e 9 dicembre 1988 (Reg. ord.

nn. 520 e 521 del 1989.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari