Corte costituzionale

Ordinanza n. 114/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del d. l.vo

C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 ("Trattamento giuridico ed economico del

personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello

Stato"), promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre 1980 dal T.A.R.

per il Veneto, iscritta al n. 777 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 dell'anno

1983;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il T.A.R. del Veneto, nel corso di un giudizio

promosso da un gruppo di insegnanti di scuole secondarie di 1° e 2°

grado i quali avevano chiesto a titolo di assegno personale

l'eccedenza, rispetto al trattamento economico loro attribuito al

momento del passaggio in ruolo, della retribuzione già da essi

conseguita nella posizione non di ruolo, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 18 del D.L.C.P.S. 4 aprile

1947, n. 207 ("Trattamento giuridico ed economico del personale

civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato"),

in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.;

che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata, escludendo

il personale insegnante non di ruolo dal diritto, attribuito

dall'art. 11 dello stesso testo legislativo ad altre categorie di

dipendenti civili non di ruolo dello Stato, alla conservazione, a

titolo di assegno personale, dell'eccedenza eventuale dell'importo

della retribuzione base goduta nell'impiego non di ruolo, darebbe

luogo ad una ingiustificata discriminazione e contrasterebbe perciò

con i parametri costituzionali assunti a riferimento;

Considerato preliminarmente, che il D.L.C.P.S. n. 207 del 1907

disciplina in modo organico il trattamento giuridico ed economico del

personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello

Stato prevedendo, tra l'altro, all'art.11, la conservazione, al

momento del passaggio in ruolo, dell'eccedenza del trattamento

economico già goduto nella posizione non di ruolo;

che, essendo l'ambito della normativa espressamente delimitato

al personale civile delle Amministrazioni dello Stato, l'art. 18,

oggetto del presente incidente di incostituzionalità, espressamente

ha escluso, assieme ad altre categorie di personale statale, anche

quello insegnante, dall'ambito di applicabilità del complesso delle

disposizioni contenute in tale testo normativo, stabilendo che per

esso si sarebbe provveduto con separati provvedimenti;

che, per quel che riguarda il personale insegnante, il

legislatore ha provveduto in prosieguo dettando, relativamente ad

esso, una altrettanto organica normativa (ad esempio con la

successiva legge 19 marzo 1955, n. 160; con il D.L. 19 giugno 1960,

n. 370; con gli artt. da 81 ad 86 del d.P.R. n. 417 del 1974) che

tiene conto della specialità della materia;

che, risultando perciò questo personale assoggettato ad

autonoma organica disciplina diversificata, sotto svariati altri

aspetti, da quella prevista per il personale civile delle

Amministrazioni dello Stato, di ruolo e non di ruolo, manca quella

omogeneità di situazioni che consentirebbe di rilevare una

irragionevole disparità di trattamento legislativa e quindi il

contrasto con l'art. 3 Cost., con riferimento ad una specifica

disposizione della disciplina dettata nel suo complesso solo per

questa seconda categoria di dipendenti statali, non potendo una sola

disposizione isolarsi dal contesto cui si riferisce;

che le indicate ragioni escludono altresì di potersi ravvisare

un contrasto della disposizione impugnata anche con l'art. 36 Cost.,

in quanto l'aspetto della congruità della retribuzione deve essere

considerato con riferimento al trattamento economico nel suo

complesso, non potendo essere valutata in relazione solo ad uno degli

elementi di essa;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 18 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207

("Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di

ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato"), sollevata dal

T.A.R. del Veneto in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. con

ordinanza n. 777 del 1982.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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