Corte costituzionale

Ordinanza n. 1139/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/12/1988 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'allegato 2

(contenente disposizioni sulla equiparazione delle qualifiche e dei

livelli funzionali del personale delle unità sanitarie locali) del

d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle

unità sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio

1988 dal T.A.R. per il Veneto sul ricorso proposto da Cattano Clara

ed altri contro la Regione Veneto, iscritta al n. 299 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli Ritenuto che con l'ordinanza indicata in

epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., una questione di

legittimità costituzionale dell'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre

1979, n.761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie

locali), recante, in apposita tabella, l'"Equiparazione delle

qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei

ruoli nominativi regionali", nella parte in cui, relativamente agli

assistenti sociali, mentre equipara fra loro quelli con otto anni di

servizio nella qualifica provenienti dal personale ospedaliero,

regionale e parastatale, prevede invece, per quelli provenienti dagli

enti locali, che debbono possedere la qualifica di assistente sociale

capo;

Considerato che questa Corte, decidendo su analoghe censure

sollevate con precedenti ordinanze dal medesimo T.A.R., ha, con la

sentenza n.827 del 1988, dichiarato l'illegittimità costituzionale

della disposizione impugnata, "nella parte in cui non prevede

l'inquadramento nella posizione funzionale di assistente sociale

coordinatore del personale proveniente dagli enti locali e trasferito

alle UU.SS.LL. che, alla data del 20 dicembre 1979, abbia prestato

attività di servizio per almeno otto anni con la qualifica di

assistente sociale nell'ente di provenienza";

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale della tabella relativa alle assistenti

sociali ricompresa nell'allegato 2 (contenente disposizioni sulla

equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale

delle unità sanitarie locali) del d.P.R. 20 dicembre 1979, n.761

(Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) - già

dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 827 del

1988 - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal

Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con ordinanza del 28

gennaio 1988 (r.o. 299/1988).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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