Corte costituzionale

Ordinanza n. 113/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/04/2002 · relatore Franco Bile

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 13d.P.R. 641/1972

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative),

promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 2001 dal Tribunale di

Firenze nel procedimento civile vertente tra il Ministero delle

finanze e la Confezioni Salco s.p.a. in liquidazione, iscritta al

n. 693 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza in data 18 maggio 2001 il Tribunale di

Firenze ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo comma,

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641

(Disciplina delle tasse sulle concessioni governative);

che l'ordinanza è stata resa nel corso di un giudizio di

opposizione a decreto ingiuntivo, proposto dall'amministrazione

finanziaria dello Stato contro il decreto con cui il Presidente del

Tribunale di Firenze, sul ricorso di una società per azioni in

liquidazione, le aveva ingiunto la restituzione delle somme dalla

stessa pagate a titolo di tassa di concessione governativa per gli

anni 1985-1988 per il c.d. mantenimento dell'iscrizione originaria

nel registro delle imprese;

che - avendo l'opponente eccepito la decadenza dall'azione di

restituzione ai sensi della norma impugnata ed avendo l'opposta

replicato sollevando eccezione di illegittimità costituzionale di

tale norma - il rimettente ha ritenuto rilevante e non manifestamente

infondata la questione in riferimento all'art. 3 Cost., rilevando che

la norma lederebbe tale parametro "nella parte nella quale non

prevede una diversificazione del trattamento del diritto al rimborso

sorgente dall'indebito rispetto al rimborso sorgente dall'errore":

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha

depositato memoria, nella quale ha sostenuto l'inammissibilità e

comunque la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che il giudice rimettente sul presupposto che il

rimborso delle somme pagate negli anni 1985-88 a titolo di tassa

annuale di "mantenimento dell'iscrizione originaria" nel registro

delle imprese, sia regolato dall'art. 13, secondo comma, del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni

governative), che assoggetta la richiesta di restituzione delle tasse

di concessione governativa erroneamente pagate al termine di

decadenza di tre anni dal giorno del pagamento propone la questione

di legittimità costituzionale di tale norma sotto il profilo che

essa non distinguerebbe tra rimborso da indebito e rimborso da

errore;

che - dopo la sentenza della Corte di Giustizia della CEE che

aveva sancito l'illegittimità della tassa di mantenimento la

giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che l'istanza di

rimborso fosse soggetta al termine di decadenza fissato dall'art. 13,

secondo comma, del d.P.R. n. 641 del 1972;

che, peraltro, il rimettente non considera che in epoca

successiva l'art. 11, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448

(Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), ha

stabilito che il rimborso della differenza tra quanto versato e

quanto dovuto a titolo di tassa di mantenimento negli anni 1985-1988

deve essere chiesto nei termini previsti dall'art. 13 del d.P.R.

n. 641 del 1972;

che - per effetto di tale rinvio operato dalla legge del 1998

al decreto del 1972 - l'assoggettamento del rimborso di quanto

indebitamente pagato per "tassa di mantenimento" al termine triennale

di decadenza non deriva (come ritiene il giudice rimettente)

dall'art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972 - che incostituzionalmente

equiparerebbe rimborso da errore e rimborso da indebito ma

direttamente dall'art. 11, comma 2, della legge n. 448 del 1998,

peraltro non impugnato;

che, quindi, l'ordinanza di rimessione ha prospettato la

questione di legittimità costituzionale con riguardo a una norma

diversa da quella specificamente e direttamente applicabile alla

fattispecie;

che, conseguentemente, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

avanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo comma, del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina

delle tasse sulle concessioni governative), sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:113 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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