Corte costituzionale

Ordinanza n. 113/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/04/1999 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 662/1996

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art 1, comma 170,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 15 aprile

1997 dal tribunale amministrativo regionale per la Campania sui

ricorsi riuniti proposti da Bossio Bianca contro il comune di Napoli,

iscritta al n. 688 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale,

dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale della Campania,

nel corso del giudizio promosso da una dipendente del comune di

Napoli, in servizio presso l'Avvocatura municipale con la qualifica

di avvocato dirigente, nei confronti del provvedimento con il quale

il predetto comune aveva respinto l'istanza di mantenimento in

servizio per un biennio oltre il compimento del sessantacinquesimo

anno di età, presentata ai sensi del disposto dell'art. 16 del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con ordinanza del 15

aprile 1997 (r.o. n. 688 del 1997), ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 1996,

n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella

parte in cui conferisce, con efficacia retroattiva, validità ai

provvedimenti di diniego di mantenimento in servizio dei dipendenti

di enti pubblici, adottati sotto la vigenza di una serie di

decreti-legge, succedutisi e mai convertiti, il cui art. 1, comma 2,

escludeva l'applicabilità del predetto art. 16 del decreto

legislativo n. 503 del 1992, per gli enti locali che deliberassero lo

stato di dissesto e per tutta la durata del dissesto stesso;

che il Collegio rimettente, dopo avere esposto le vicende

relative alla previsione di esclusione degli enti in stato di

dissesto dalla sfera di applicabilità del citato art. 16 (contenente

l'attribuzione della facoltà per i dipendenti civili dello Stato e

degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con

effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992,

n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età

per il collocamento a riposo per essi previsti), contenuta per la

prima volta nell'art. 1, comma 2, del d.-l. 15 giugno 1994, n. 376,

non convertito in legge, e quindi reiterata con la catena di

successivi decreti-legge a partire dal d.-l. 8 agosto 1994, n. 492

fino al d.l. 5 agosto 1996, n. 409, ha sottolineato che la esclusione

non è stata riprodotta nell'ultimo d.-l. 4 ottobre 1996, n. 516,

neanch'esso convertito in legge;

che, sempre secondo l'ordinanza di rimessione, l'art. 1, comma

170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, disponendo che "restano

validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i

procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi e i rapporti

giuridici sorti sulla base" di tutti i predetti decreti-legge

compreso l'ultimo decreto, ha di fatto individuato un arco temporale,

ricompreso tra il 17 giugno 1994 ed il 4 ottobre 1996, durante il

quale i dipendenti degli enti locali dissestati non hanno potuto

godere dei benefici previsti dallo stesso art. 16, in tal modo

violando i principi costituzionali di parità di trattamento e di

ragionevolezza;

che il tribunale amministrativo regionale ritiene che una legge

retroattiva, quale quella disciplinata dall'art. 77 della

Costituzione, non potrebbe escludere per un determinato arco di tempo

l'attribuzione di benefici generalmente concessi, ove non possano

enuclearsi ulteriori motivi che giustifichino la disparità di

trattamento, tenuto presente che, nel caso di specie, la "mancata

reiterazione in via permanente della norma limitativa introdotta con

il d.l. n. 376 del 1994" non sarebbe collegata alla cessazione dello

stato di dissesto;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che

ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, tesi

successivamente sviluppata con memoria;

Considerato che deve escludersi la violazione dell'art. 3 della

Costituzione, sotto il duplice profilo della disparità di

trattamento e della irragionevolezza, alla luce dei principi

ricavabili dalle sentenze della Corte relative al trattenimento in

servizio oltre i limiti di età (sentenza n. 162 del 1997) e ai

trattamenti differenziati a seconda della tipologia del rapporto di

impiego e dei tempi diversi anche rispetto alla stessa categoria

(sentenza n. 422 del 1994; ordinanza n. 380 del 1994; sentenze n. 475

del 1993; n. 237 del 1994 e n. 395 del 1990);

che, in particolare, l'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992 - da

interpretarsi in immediata connessione con il correlato principio,

contenuto nell'art. 3, lettera b) della legge di delega 23 ottobre

1992, n. 421, avente oggetto e criteri direttivi non estesi a tutti i

dipendenti pubblici, ma limitati al settore dei dipendenti civili

dello Stato e degli enti pubblici non economici - è disposizione di

carattere eccezionale, con finalità di contenimento della spesa

pubblica in ordine ai trattamenti di previdenza e di quiescenza

(sentenza n. 162 del 1997);

che, del resto, non esiste un principio fondamentale della

legislazione statale in base al quale vi sarebbe un diritto

incondizionato del dipendente pubblico al mantenimento in servizio

per un biennio (sentenza n. 162 del 1997);

che pertanto non è viziata, né sotto il profilo della

disparità di trattamento, né sotto quello della assoluta

irragionevolezza, la previsione (i cui effetti sono stati sanati) di

restringere drasticamente le possibilità di prosecuzione del

rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il personale degli enti

locali in condizioni di dissesto, sia in relazione alle contingenti

esigenze di contenimento della spesa degli enti locali che abbiano

deliberato lo stato di dissesto in considerazione della assoluta

insufficienza di mezzi finanziari, sia per gli effetti indiretti,

anche di prevenzione, nell'ambito degli organi burocratici dell'ente

dissestato;

che non deve essere esclusa la legittimità, sotto gli anzidetti

profili, di un trattamento differenziato applicato ad una determinata

categoria di soggetti in tempi diversi, soprattutto quando si tratta

di legge che regola i rapporti giuridici sorti sulla base di

decreti-legge che non erano stati convertiti e avevano determinato

una cessazione dal servizio allo scadere del limite di età

prefigurato per la stessa categoria, con esclusione - a parte ogni

problema interpretativo sulla generale estensione della previsione

dell'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992 - dell'applicabilità di

norma di carattere eccezionale;

che non è assolutamente irragionevole la sanatoria anzidetta -

rientrante nella piena discrezionalità del legislatore tutte le

volte che l'assetto temporaneo da sanare non sia di per sé in

contrasto con la Costituzione -, in quanto appartiene alla scelta

della legge ex art. 77, ultimo comma, della Costituzione, la

previsione di conservare gli effetti già prodottisi di singoli

decreti-legge non convertiti: nella specie gli effetti dei divieti

di prosecuzione di rapporti di lavoro oltre i limiti di età,

adottati nei periodi di vigenza dei singoli decreti-legge decaduti,

escludendo così il ripristino o la reviviscenza di rapporti,

rispetto ai quali non vi era stata prestazione di servizio, e

conseguentemente evitando un aggravio economico per un arco temporale

tutt'altro che limitato;

che la norma di sanatoria può ulteriormente essere giustificata

- secondo la tesi dell'Avvocatura dello Stato - dalla finalità di

contenere gli esuberi di personale che si sarebbero determinati in

caso di riassunzioni, con successivo ricorso alla mobilità, con

aggravio ulteriore di contributi a carico degli enti (dissestati) e

depauperamento di forze di lavoro più giovani, mentre il fluire del

tempo (dal giugno 1994 all'ottobre 1996) con superamento del periodo

più critico dal punto di vista economico e del personale degli enti

locali, costituiva di per sé elemento diversificatore;

che, alla stregua delle anzidette argomentazioni, la questione

deve essere dichiarata manifestamente infondata sotto ogni profilo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi avanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 1996,

n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale amministrativo regionale della Campania con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:113 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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