Corte costituzionale

Ordinanza n. 113/1966

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/11/1966 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio

1960, n. 1032, promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1965 dal

Tribunale di Catania nel procedimento civile in corso tra Pelleriti

Vincenzo e Distefano Concetto, iscritta al n. 7 del Registro ordinanze

1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del

12 marzo 1966.

Udita nella camera di consiglio del 19 ottobre 1966 la relazione

del Giudice Costantino Mortati;

Ritenuto che con l'ordinanza del Tribunale di Catania emessa il 9

novembre 1965 nel procedimento civile in corso tra Pelleriti Vincenzo e

Distefano Concetto, è stata proposta questione di legittimità

costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032,

per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 56 del

contratto collettivo 24 luglio 1959 per gli operai addetti

all'industria edilizia ed affini, in relazione all'articolo 24 della

Costituzione (in quanto riduce la tutela giurisdizionale dei diritti)

ed all'art. 76 della stessa, per eccesso della delega conferita al

Governo con l'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741;

che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,

con la sentenza n. 45 del 1966 questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega dell'articolo

unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende

obbligatoria erga omnes la clausola 56 del contratto collettivo

nazionale di lavoro per gli addetti all'industria edile 24 luglio 1959,

che sancisce la decadenza dal diritto di azione quando non sia stato

esercitato dal lavoratore entro i quattro mesi dalla cessazione del

rapporto di lavoro;

che, per effetto di tale sentenza, la norma denunciata ha cessato

di avere efficacia per la parte ritenuta costituzionalmente illegittima

(art. 136 della Costituzione; art. 30, comma terzo, della legge 11

marzo 1953, n. 87);

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

avanti a questa Corte;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032,

nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 56 del

contratto collettivo 24 luglio 1959 per gli operai addetti

all'industria edilizia ed affini, promossa con ordinanza 9 novembre

1965 del Tribunale di Catania.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1966:113 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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