Corte costituzionale

Ordinanza n. 112/1990

Altra decisione · depositata il 02/03/1990 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 50 della

legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del

reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare,

secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di

misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione

del personale precario esistente), promosso con ordinanza emessa il

26 ottobre 1987 dal T.A.R. per il Lazio, sul ricorso proposto da

Pensi Luigina ed altra, contro il Ministero della Pubblica Istruzione

ed altro, iscritta al n. 472 del registro ordinanze 1989 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie

speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 26 ottobre 1987 (R.O. n. 472)

il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sul ricorso

proposto da Luigina Pensi ed altra contro il Ministero della Pubblica

Istruzione ed altro, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 50

della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del

reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare,

secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di

misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione

del personale precario esistente), nella parte in cui non contempla

fra il personale di concetto di segreteria avente titolo

all'immissione in ruolo previa superamento di apposito

esame-colloquio, e con le decorrenze ivi indicate, i supplenti in

servizio nell'anno scolastico 1981-1982 con nomina annuale del

Provveditore agli studi;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che in tempo successivo la materia è stata

disciplinata dal decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti

per il personale della scuola), convertito in legge 4 luglio 1988, n.

246, con modificazioni;

che spetta, pertanto, al giudice a quo accertare se, alla

stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia

tuttora rilevante;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale per il Lazio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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