Corte costituzionale

Ordinanza n. 112/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/08/1979 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. a,

del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273 (proroga dei contratti agrari di

affitto), promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1977 dal tribunale

di Vicenza, nel procedimento civile vertente tra Dal Pero Antonio e

Fioravanzo Giovanni Battista, iscritta al n. 318 del registro ordinanze

1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 244 del

7 settembre 1977.

Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1979 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che il tribunale di Vicenza con ordinanza del 5 maggio

1977, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 1, lett. a, del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273, in

riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione;

Ritenuto che la disposizione, riguardante la proroga dei contratti

agrari di affitto, viene impugnata nella parte in cui non prevede che,

nel caso di cessazione della durata del contratto richiesta dai

proprietari, aventi qualifica di coltivatori diretti, che intendano

coltivare direttamente i fondi, i conduttori abbiano diritto ad

indennizzo;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 30 del 1977, ha

dichiarato non fondata la stessa questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, lett. a, d.l.C.P.S. n. 273 del 1947,

sollevata, in uguali termini, con riferimento agli artt. 3 e 44

Costituzione, e con ordinanza n. 131 del 1977 ne ha dichiarato la

manifesta infondatezza;

che non risultano addotti nuovi motivi per adottare diversa

esclusione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,

secondo comma, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, lett. a, d.l.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273,

già dichiarata non fondata con sentenza n. 30 del 1977, sollevata, con

la suindicata ordinanza del tribunale di Vicenza, in riferimento agli

artt. 3 e 44 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO

ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN- ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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