Corte costituzionale

Ordinanza n. 1119/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/12/1988 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l.

25 maggio 1987, n. 206 ("Norme in materia di locazione di immobili ad

uso non abitativo, di alloggi di edilizia agevolata e di prestiti

emessi dalle Ferrovie dello Stato, nonché interventi per il settore

distributivo") promosso con ordinanza emessa il 24 luglio 1987 dal

Pretore di Fiorenzuola d'Arda nel procedimento civile vertente tra

Grignaffini Bernardo e Merli Beniamino, iscritta al n. 829 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di costituzione di Grignaffini Bernardo nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9.11.1988 il Giudice relatore

Luigi Mengoni.

ORDINANZA

Ritenuto che, con ordinanza del 24 luglio 1987, il Pretore di

Fiorenzuola d'Arda ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42

Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l.

25 maggio 1987 n. 206, in materia di locazione di immobili ad uso non

abitativo;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile,

siccome avente per oggetto una norma contenuta in un decreto legge

non convertito, e quindi privato di efficacia ex tunc ai sensi

dell'art. 77, terzo comma, Cost.;

che la parte locatrice, costituita in giudizio, ha prodotto

"note d'udienza" nelle quali contesta l'eccezione opposta

dall'Avvocatura, rilevando che gli effetti della norma in questione

sono stati fatti salvi, e quindi riportati in vita, dall'art. 1,

secondo comma, della legge 25 novembre 1987 n. 478, che ha convertito

il d-l. 25 settembre 1987 n. 393, nel cui art. 2 è riprodotta una

disposizione identica a quella impugnata.

Considerato che, in conseguenza della mancata conversione in

legge, il d.-l. n. 206 del 1987 deve ormai considerarsi come mai

esistito quale fonte di diritto a livello legislativo;

che non giova a mantenerlo in vita la successiva legge 25

novembre 1987 n. 478, che ne ha ripetuto parzialmente il contenuto

con salvezza dei rapporti in base ad esso insorti, in quanto una

norma di convalida ai sensi dell'art. 77, terzo comma, Cost., non

forma un idoneo equipollente della legge di conversione (cfr. Corte

cost. n. 59 del 1982, n. 307 del 1983).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 25 maggio 1987 n.

206 ("Norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo,

di alloggi di edilizia agevolata e di prestiti emessi dalle Ferrovie

dello Stato, nonché interventi per il settore distributivo"),

sollevata dal Pretore di Fiorenzuola d'Arda con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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