Corte costituzionale

Ordinanza n. 111/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/04/2002 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 5 e

6, della legge della provincia di Bolzano 13 ottobre 1993, n. 15

(Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del

bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1993 e

per il triennio 1993-1995), promosso con ordinanza emessa il

14 dicembre 1999 dal Consiglio di Stato sui ricorsi riuniti proposti

da Maria Theresia Rita Marseiler ed altre contro la provincia di

Bolzano, iscritta al n. 99 del registro ordinanze 2001 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, 1ª serie speciale,

dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di Maria Theresia Rita Marseiler,

di Marinella Zanvettor Ferraretto ed altre, di Olivia Oeschger ed

altre, nonché l'atto di intervento della provincia di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 2002 il giudice

relatore Franco Bile;

Uditi gli avvocati Maurizio Calò per Maria Theresia Rita

Marseiler, Guido Bonomo per Marinella Zanvettor Ferraretto ed altre,

Aristide Police per Olivia Oeschger ed altre e l'avvocato Roland Riz

per la Provincia di Bolzano.

Ritenuto che con ordinanza pronunciata il 14 dicembre 1999, e

pervenuta alla Corte il 21 dicembre 2000, il Consiglio di Stato ha

sollevato - in riferimento agli artt. 3, 23, 36, 37 e 38 della

Costituzione la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 19, commi 5 e 6, della legge della Provincia di Bolzano

13 ottobre 1993, n. 15 (Disposizioni finanziarie in connessione con

l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno

finanziario 1993 e per il triennio 1993-1995);

che, come il rimettente ricorda, la normativa impugnata

disciplinando la posizione delle dipendenti della provincia collocate

nella speciale aspettativa di cui all'art. 53 dell'abrogata legge

provinciale 21 febbraio 1972, n. 4 (Modifiche all'ordinamento del

personale - Riordinamento delle carriere e nuovi stipendi del

personale provinciale) ha previsto un nuovo regime, in base al quale

esse possono chiedere di essere trattenute in un'aspettativa

supplementare non retribuita, per il tempo necessario a raggiungere i

requisiti previsti per il diritto a pensione (art. 19, comma 5),

ovvero chiedere, in caso di vacanza di posti, di essere riammesse in

servizio per il tempo necessario alla maturazione dei requisiti

stessi (art. 19, comma 6);

che l'ordinanza è stata pronunciata nel corso di quattro

giudizi di appello, proposti separatamente da numerose lavoratrici

dipendenti dalla Provincia di Bolzano - collocate, prima del

19 settembre 1992, nell'aspettativa di cui alla legge provinciale

n. 4 del 1972 - contro le sentenze con cui il Tribunale regionale di

giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, sezione autonoma

di Bolzano, aveva rigettato i ricorsi da esse introdotti per

impugnare i provvedimenti dell'Ufficio pensioni della provincia,

concernenti la rideterminazione dei requisiti minimi di servizio

necessari a conseguire il trattamento di quiescenza, ed il

contestuale invito a scegliere, ai sensi della normativa impugnata,

tra prolungamento dell'aspettativa (senza assegni e con il pagamento

dei contributi previdenziali) e riammissione in servizio;

che il rimettente rileva che le lavoratrici hanno proposto

appello deducendo molteplici violazioni e false applicazioni di legge

ed in subordine prospettando la questione di legittimità

costituzionale;

che, relativamente alla non manifesta infondatezza, il

rimettente ritiene che l'art. 19, comma 5 - ponendo, durante il

periodo di aspettativa supplementare, la contribuzione previdenziale

a totale carico delle dipendenti - imporrebbe un irragionevole

aggravio alla loro posizione, non solo sacrificando l'affidamento da

esse riposto nella non onerosità dell'esodo pensionistico, ma anche

imponendo una prestazione patrimoniale sostanzialmente forzosa;

che la situazione non sarebbe riequilibrata dall'art. 19,

comma 6, poiché la subordinazione della riammissione in servizio

alla vacanza di posti renderebbe del tutto incerta la possibilità

per le lavoratrici di non essere pregiudicate dalla richiamata

contribuzione forzosa, onde anche il comma in esame sarebbe

incostituzionale, limitatamente all'inciso "in caso di vacanza",

potendo la sua effettiva applicazione "rivelarsi non efficace come

rimedio all'onerosa e irragionevole contribuzione prevista dal

precedente comma 5";

che pertanto, secondo il rimettente, l'art. 19, commi 5 e 6,

contrasterebbe con l'art. 3 Cost., introducendo, "senza adeguata

giustificazione, effetti irragionevolmente onerosi per il personale

femminile dell'amministrazione provinciale di Bolzano, che aveva

fatto affidamento su un regime pensionistico più favorevole" e non

assicurando "un ragionevole riequilibrio delle posizioni di quel

personale che intenda riprendere l'attività lavorativa per non

subire il pregiudizio di dover pagare le contribuzioni previdenziali

attingendo, eventualmente, ad altre fonti di reddito"; con l'art. 23

"in correlazione con l'art. 38" Cost., in quanto la modificazione

della natura della prestazione da contributiva in forzosamente

volontaria si risolve nell'imposizione di una prestazione

patrimoniale; con gli artt. 36 e 38 Cost., in quanto tale

imposizione, e la correlativa esclusione di qualsiasi

controprestazione, determina "un'ulteriore alterazione peggiorativa e

unilaterale del rapporto"; e con l'art. 37 Cost., in quanto la

normativa in esame introduce un regime peggiorativo per il personale

femminile e rende più difficile "l'adempimento dell'essenziale

funzione familiare";

che le appellate si sono costituite con separate memorie

insistendo per l'accoglimento della questione;

che si è costituita anche la provincia di Bolzano,

depositando memoria, nella quale ha sostenuto l'infondatezza della

questione e, limitatamente al comma 6 della norma impugnata, la sua

inammissibilità per difetto di rilevanza;

che nell'imminenza dell'udienza pubblica alcune delle parti

private e la provincia di Bolzano hanno depositato memorie

illustrative.

Considerato che, con riferimento all'art. 19, comma 5, della

legge della provincia di Bolzano 13 ottobre 1993, n. 15 (Disposizioni

finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di

previsione della provincia per l'anno finanziario 1993 e per il

triennio 1993-1995), l'ordinanza di rimessione afferma che, durante

l'aspettativa supplementare prevista da tale norma, la contribuzione

previdenziale sarebbe totalmente a carico delle lavoratrici e da tale

interpretazione desume l'illegittimità costituzionale della norma;

che in tal modo l'ordinanza - pur rilevando esplicitamente

che nelle fattispecie di cui ai giudizi a quibus le lavoratrici erano

state collocate in aspettativa prima del 19 settembre 1992 - non

tiene conto dell'ultimo inciso del comma 5, ai sensi del quale le

lavoratrici poste in aspettativa supplementare entro il 31 dicembre

1992 sono assoggettate, in realtà, soltanto al rimborso della quota

di contribuzione a loro carico, restando invece quella gravante sul

datore di lavoro a carico della provincia;

che, pertanto, il rimettente - sulla base di una lettura

parziale della norma impugnata - ritiene contrastante con i parametri

evocati una disciplina diversa da quella applicabile alla

fattispecie, secondo quanto emerge dalla stessa ordinanza;

che ne discende la manifesta inammissibilità della questione

di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 5, della citata

legge provinciale;

che, con riguardo all'art. 19, comma 6, l'ordinanza di

rimessione rileva che le lavoratrici avevano impugnato le

"determinazioni" dell'ufficio pensioni della provincia di Bolzano,

con le quali esse erano state invitate a optare o per il

prolungamento dell'aspettativa senza assegni e con il pagamento a

loro carico dei contributi previdenziali o "per la riammissione in

servizio anche ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 19 della legge

provinciale n. 15/1993";

che pertanto - risultando dalla ricostruzione della vicenda

operata dal giudice rimettente che la provincia aveva concretamente

offerto alle lavoratrici la riammissione in servizio - la questione

di legittimità costituzionale del comma 6 dell'art. 19 nella parte

in cui tale riammissione è ammessa solo in presenza di posti vacanti

risulta manifestamente inammissibile per irrilevanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 5 e 6, della legge

della Provincia di Bolzano 13 ottobre 1993, n. 15 (Disposizioni

finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di

previsione della Provincia per l'anno finanziario 1993 e per il

triennio 1993-1995), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 36,

37 e 38 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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