Corte costituzionale

Ordinanza n. 111/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/03/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 63 delle

Disposizioni d'attuazione del codice civile, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 luglio 1991 dal Giudice conciliatore di

Massa nel procedimento civile vertente tra Umberto Guidugli e

Condominio di Viale Stazione, 136 - Massa, iscritta al n. 579 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 2 luglio 1991 dal Giudice conciliatore di

Massa nel procedimento civile vertente tra Maria Iori Guidugli e

Condominio di Viale Stazione, 136 - Massa, iscritta al n. 580 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di due giudizi di opposizione a decreti

ingiuntivi emessi nei confronti di condomini per il pagamento di

quote di oneri condominiali, il Giudice conciliatore di Massa, con

due identiche ordinanze emesse il 2 luglio 1991, dopo aver sospeso

l'esecuzione provvisoria degli opposti decreti, ha sollevato, in

relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 63 delle Disposizioni d'attuazione del

codice civile;

che a parere del giudice a quo la norma, col prevedere che il

decreto ingiuntivo - emesso, per il pagamento degli oneri

condominiali, in base allo stato di ripartizione approvato

dall'assemblea - sia immediatamente esecutivo nonostante opposizione,

conferirebbe al verbale dell'assemblea del condominio un'efficacia

probatoria privilegiata, onde la specialità della tutela non sarebbe

giustificabile rispetto ad altre situazioni creditorie e,

correlativamente - sempre secondo il giudice rimettente - i condomini

inadempienti si vedrebbero riservato un trattamento sfavorevole

rispetto ad altre categorie di debitori;

che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello

Stato, preliminarmente eccependo l'inammissibilità della questione e

nel merito richiamando l'ordinanza di questa Corte n. 40 del 1988,

che ha deciso analoga questione in termini di manifesta infondatezza;

Considerato che i due giudizi possono essere decisi congiuntamente

per l'identità del tema;

che il giudice a quo, sospesa la provvisoria esecuzione degli

opposti decreti, ha dubitato della legittimità costituzionale della

norma che tale esecutività attribuisce ai provvedimenti in

argomento;

che peraltro questa Corte ha già esaminato la medesima

questione, con riguardo anche ad altri parametri costituzionali,

concludendo nel senso della manifesta infondatezza in quanto "la

previsione di un mezzo di riscossione coattivo rapido ed incisivo per

le spese comuni dei condominii rappresenta una risposta razionale

rispetto alle peculiari esigenze dell'amministrazione condominiale,

nella quale è necessario che l'amministratore possa tempestivamente

disporre dei fondi destinati alle spese comuni (ripartite con

delibera dell'assemblea condominale)" (ordinanza n. 40 del 1988);

che, quindi, la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 delle

Disposizioni d'attuazione del codice civile, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice conciliatore

di Massa con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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