Corte costituzionale

Ordinanza n. 111/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/03/1991 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo

comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il

contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione),

quale sostituito dall'articolo unico della legge 25 marzo 1983, n. 79

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29

gennaio 1983, n. 17), promosso con ordinanza emessa il 1° febbraio

1989 dalla Corte dei conti - Sez. III Giurisdizionale, sui ricorsi

riuniti proposti da Emma Pisapia, iscritta al n. 670 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Emma Pisapia nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 1991 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Corte dei conti, con ordinanza 1° febbraio 1989 ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10,

primo comma, del d.-l. 29 gennaio 1983, n. 17, quale sostituito

dall'articolo unico della legge 25 marzo 1983, n. 79, nella parte in

cui dispone, nei confronti del personale avente diritto

all'indennità integrativa speciale, che abbia presentato domanda di

pensionamento a partire dalla data della sua entrata in vigore, che

la misura dell'indennità integrativa speciale, corrisposta in

aggiunta alla pensione, è determinata in ragione di un quarantesimo,

per ogni anno di servizio utile ai fini del trattamento di

quiescenza, dell'importo dell'indennità stessa spettante al

personale collocato in pensione con la massima anzianità di

servizio;

che detta questione è stata sollevata in riferimento: a) agli

artt. 36 e 38 della Costituzione, sostenendosi che l'indennità

integrativa speciale non è solo un mezzo di adeguamento della

pensione alle variazioni del costo della vita, ma costituisce la

fascia retributiva minima sufficiente per far fronte alle esigenze

essenziali della vita, cosicché una sua riduzione fa venir meno non

solo la corrispondenza tra lavoro prestato e retribuzione (in

servizio o differita attraverso il trattamento pensionistico), ma

anche quel minimo vitale che deve essere garantito al lavoratore ed

al pensionato;

b) all'art. 3 della Costituzione, sostenendosi il carattere

irragionevole e discriminatorio della riduzione dell'indennità per

il solo personale cessato dal servizio a domanda, al quale soltanto

successivamente - con norma non retroattiva - è stato equiparato il

personale dispensato dal servizio per incapacità o destituito;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 531 del 1988 ha già

dichiarato la questione non fondata in riferimento agli artt. 36 e 38

della Costituzione ed in seguito l'ha dichiarata manifestamente

infondata con ordinanza n. 273 del 1989, riaffermando tra l'altro il

principio che la determinazione della base retributiva, utile ai fini

del trattamento di quiescenza, appartiene alla discrezionalità

legislativa, alla quale spetta il potere di disporre circa la misura

e le modalità di tale trattamento: discrezionalità usata nel caso

di specie entro i limiti consentiti; introducendo un elemento di

razionalizzazione del sistema pensionistico;

che la questione è stata dichiarata manifestamente infondata, in

relazione al profilo sub b), con ordinanza n. 146 del 1990, con la

quale questa Corte ha ritenuto che nessun rilievo ha, in sede di

giudizio di legittimità costituzionale, la circostanza che il

legislatore soltanto con il decreto-legge, n. 594 del 1985 (e poi con

il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, conv. nella legge 18 aprile

1986, n. 120), abbia esteso il trattamento previsto dalla norma

impugnata a tutti i casi di pensionamento anticipato, ad eccezione di

quelli di cessazione dal servizio per morte o per invalidità;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17

(Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire

l'occupazione), convertito con modificazioni nella legge 25 marzo

1983, n. 79, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della

Costituzione, dalla Corte dei conti, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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