Corte costituzionale

Ordinanza n. 111/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1987 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo

comma, legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento

dell'obiezione di coscienza), promosso con ordinanza emessa l'11

luglio 1978 dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte sul

ricorso proposto da Garbaccio Bogin Sergio contro il Ministero della

Difesa, iscritta al n. 1237 del registro ordinanze 1984 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71-bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte,

con ordinanza dell'11 luglio 1978, ha denunciato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 3, secondo

comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il

riconoscimento dell'obiezione di coscienza), "nella parte in cui non

prevede che il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda

entro cui il Ministro per la difesa deve decidere sulla domanda di

riconoscimento dell'obiezione di coscienza sia perentorio";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata;

Considerato che la questione è stata dichiarata non fondata con

sentenza n. 164 del 1985 nei sensi di cui alla relativa motivazione e

che nell'ordinanza di rimessione non si rinvengono argomenti nuovi

rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre

1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di

coscienza), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte con ordinanza

dell'11 luglio 1978.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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