Corte costituzionale

Ordinanza n. 111/1982

Altra decisione · depositata il 10/06/1982 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 8r.d. 1022/1941
  • art. 50r.d. 1022/1941

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma

primo, n. 1, 9, comma secondo, e 50 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022

(ordinamento giudiziario militare di pace); dell'art. 12 del r.d. 26

gennaio 1931, n. 122 (nuovo ordinamento della giustizia militare),

conv. in legge 18 giugno 1931, n. 919; dell'art. 78 del r.d. 22

dicembre 1872, n. 1210 sexies (che approva il Regolamento organico pel

servizio del Tribunale supremo di Guerra e Marina, nonché per quello

dei Tribunali militari per l'Esercito e per l'Armata); dell'art. 29 del

r.d. 30 dicembre 1923, n. 2903 (norme di attuazione del r.d. 19

ottobre 1923 n. 2316 e nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario

militare) e dell'art. 16 del r.d. 19 ottobre 1923, n. 2616 (recte

"2316" - modificazioni all'ordinamento della giustizia militare),

giudizi promossi con ordinanze emesse il 7 dicembre 1977 dal Tribunale

militare territoriale di La Spezia e il 27 giugno 1979 e il 12 giugno

1980 dal Tribunale militare territoriale di Padova, rispettivamente

iscritte al n. 33 del registro ordinanze 1978, al n. 903 del registro

ordinanze 1979 e al n. 681 del registro ordinanze 1980 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 1978 e nn. 43 e 325

del 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1982 il Giudice relatore

Francesco Saja;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale militare territoriale di La Spezia, con

ordinanza del 7 dicembre 1977, ha sollevato questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 8 e 50 dell'ordinamento giudiziario militare

di pace, approvato con r.d. 9 settembre 1941 n. 1022, in riferimento

agli artt. 102, secondo comma,106, primo comma, e 108, secondo comma,

della Costituzione;

ritenuto che il Tribunale militare territoriale di Padova, con

ordinanze 27 giugno 1979 e 12 giugno 1980, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 9 e 50 r.d.n. 1022 del 1941

cit.; 78 r.d. 22 dicembre 1872, n. 1210 sexies, che approva il

Regolamento organico pel servizio del Tribunale supremo di Guerra e

Marina, nonché quello dei Tribunali militari per l'Esercito e per

l'Armata; 16 r.d. 19 ottobre 1923, n. 2316, recante modificazioni

all'ordinamento della giustizia militare; 29 r.d. 30 dicembre 1923, n.

2903, recante norme di attuazione del r.d. 19 ottobre 1923 n. 2316 e

nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare; 12 r.d. 26

gennaio 1931 n. 122, recante il nuovo ordinamento della giustizia

militare, convertito in 1. 18 giugno 1931 n. 919, e che tutte le

questioni sono state sollevate con riferimento agli artt. 102, secondo

comma, e 108, secondo comma, della Costituzione;

considerato che nel corso dei presenti giudizi di legittimità

costituzionale è entrata in vigore la legge 7 maggio 1981, n. 180

(modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), che, con

l'art. 16, ha abrogato, tra l'altro, le norme impugnate;

rilevato che, di conseguenza, si rende necessario che i Tribunali

militari di La Spezia e di Padova procedano ad un nuovo esame della

rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale, tenendo conto

della norma sopravvenuta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi relativi alle ordinanze n. 33 del 1978, 903 del 1979

e 681 del 1980;

ordina la restituzione degli atti ai Tribunali militari di La Spezia

e di Padova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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