Corte costituzionale

Ordinanza n. 1100/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/12/1988 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116, secondo

comma, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno

bancario e sull'assegno circolare) promosso con ordinanza emessa il

23 ottobre 1987 dal Pretore di Gardone Val Trompia, nel procedimento

penale a carico di Bertuzzi Luciano, iscritta al n. 282 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Pretore di Gardone

Val Trompia ha sollevato, in riferimento all'art. 25 Cost., questione

di legittimità costituzionale dell'art. 116, secondo comma, R.D. 21

dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario e

sull'assegno circolare);

che il giudice a quo lamenta, in particolare, che ai fini della

configurabilità dell'aggravante di cui alla disposizione impugnata,

la disposizione medesima non precisi i criteri atti ad individuare

l'ipotesi astratta ("nei casi più gravi") lasciando ciò

all'apprezzamento del giudicante, con conseguente violazione del

principio di tassatività della fattispecie penale;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che, con la sentenza n. 169 del 1985, questa Corte ha

dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 116, secondo comma, del R.D. n. 1736 del

1933;

che, nella citata pronuncia, veniva ribadito quanto già

affermato nella precedente sentenza n. 131 del 1970 e cioè che "la

formula 'nei casi più gravi' ricorre più volte nelle leggi penali

speciali; che la formula medesima implica un più vincolato governo

del potere discrezionale del giudice, in quanto viene ad aggiungersi

alla garanzia di legalità rappresentata dalla fissazione dei minimi

e massimi della pena in esame; e che il giudice deve comunque tener

conto dei criteri previsti in via generale dall'art. 133 c.p. circa

la valutazione della 'gravità del reato'";

che l'ordinanza di rimessione non svolge argomentazioni nuove ed

idonee ad indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;

che, pertanto, la questione prospettata dal Pretore di Gardone

Val Trompia deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 9, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 116, secondo comma, del R.D. 21 dicembre

1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno

circolare) sollevata in riferimento all'art. 25 Cost., dal Pretore di

Gardone Val Trompia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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