Corte costituzionale

Ordinanza n. 109/1998

Altra decisione · depositata il 06/04/1998 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28, comma 5,

e 6, lettera m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

(Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/698/CEE sui

rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di

imballaggio), promosso con ordinanza emessa il 24 luglio 1997 dal

giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine,

iscritta al n. 692 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale,

dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice

relatore Valerio Onida;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale per il reato di

gestione di rifiuti senza autorizzazione, previsto dall'art. 51,

comma 2, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle

direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/698/CEE sui rifiuti pericolosi e

94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), il giudice

per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Udine,

con ordinanza emessa il 24 luglio e pervenuta a questa Corte il 22

settembre 1997, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 10, 11 e 76 della

Costituzione, degli artt. 28, comma 5, e 6, lettera m), del predetto

decreto legislativo n. 22 del 1997 "in relazione alla disciplina sui

rifiuti pericolosi ivi indicata";

che, ad avviso del giudice a quo, le predette norme del decreto

legislativo delegato, escludendo dall'obbligo di autorizzazione il

deposito temporaneo di rifiuti pericolosi presso lo stabilimento di

produzione, a determinate condizioni, relative, in via alternativa,

alla quantità e alla periodicità dell'asportazione, stabilite dallo

stesso art. 6, lettera m), n. 2, e dunque non comprendendo tale

condotta nella fattispecie del reato di gestione di rifiuti senza

autorizzazione, si porrebbero in contrasto con gli artt. 10, 11 e 76

della Costituzione, in quanto, introducendo un regime di deroga non

consentito dalle direttive 91/156/CEE sui rifiuti e 91/689/CEE sui

rifiuti pericolosi, confliggerebbero con le norme comunitarie, e,

conseguentemente, con i criteri della delega che queste ultime

richiamano espressamente (art. 38, comma 1, lettera d), della legge

22 febbraio 1994, n. 146);

che il remittente ritiene inoltre le disposizioni censurate,

confrontate con quelle, più rigorose, che lo stesso decreto

legislativo detta per il deposito temporaneo, presso il luogo di

produzione, di rifiuti sanitari pericolosi (art. 45, comma 1),

costituzionalmente illegittime, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, per il trattamento irragionevolmente diseguale di

situazioni del tutto omogenee, quali il deposito temporaneo di

rifiuti pericolosi e quello di rifiuti sanitari pericolosi;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e

comunque non fondata.

Considerato che, successivamente all'introduzione del presente

giudizio, l'art. 6, lettera m), punto 2, del d.lgs. n. 22 del 1997,

che stabilisce le condizioni alle quali il deposito temporaneo di

rifiuti pericolosi è sottratto all'obbligo di autorizzazione, è

stato sostituito dall'art. 1, comma 4, del d.lgs. 8 novembre 1997, n.

389 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio

1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di

imballaggio e di rifiuti di imballaggio), che ha ridefinito tali

condizioni, in particolare stabilendo che i rifiuti debbono essere

asportati con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle

quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo

raggiunge i 10 metri cubi, e che se il quantitativo in deposito non

supera i 10 metri cubi nell'anno, il termine di durata del deposito

temporaneo è di un anno;

che spetta al giudice a quo valutare la rilevanza dello jus

superveniens nonché indicare quali, fra le disposizioni dei due

decreti legislativi succedutisi nel tempo, entrambi in epoca

posteriore ai fatti per cui si procede, egli ritenga applicabili, e a

quale titolo, nel giudizio davanti ad esso pendente;

che, per quanto attiene al profilo di asserito contrasto delle

norme impugnate con direttive comunitarie, questa Corte ha affermato

che spetta al giudice a quo il quale invochi una norma comunitaria

come presupposto o parametro della questione di legittimità

costituzionale, provocarne l'interpretazione certa ed affidabile

rivolgendosi alla Corte di giustizia delle comunità europee

(ordinanze n. 536 del 1995, n. 319 del 1996).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura circondariale di Udine.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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