Corte costituzionale

Ordinanza n. 109/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/04/1996 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3-bislegge 27/1987

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis del

decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27 (Misure urgenti in materia di

enti di gestione fiduciaria), convertito, con modifiche, in legge 13

aprile 1987, n. 148, promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1993

dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Coop.

Financial Improvement Cooperative S.r.l. e Fallimento Coop. Financial

Improvement Cooperative S.r.l., iscritta al n. 732 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1996 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che il tribunale di Torino con ordinanza del 19 ottobre

1993 ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 3-bis del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27 (Misure

urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria), convertito con

modifiche in legge 13 aprile 1987, n. 148, nella parte in cui

assoggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del

fallimento le sole società che, senza autorizzazione, svolgano

attività corrispondente alle previsioni di cui alla legge 23

novembre 1939, n. 1966 (c.d. fiduciarie di fatto) e non anche gli

enti i quali, parimenti senza autorizzazione, svolgano attività

corrispondente a quella degli enti di gestione fiduciaria di cui

all'abrogato art. 45 del testo unico 13 febbraio 1959, n. 448;

che in tal modo si determina un'arbitraria diversità di

trattamento tra società fiduciarie di fatto (sottoponibili, ai sensi

della menzionata norma, esclusivamente a liquidazione coatta

amministrativa) ed enti di gestione fiduciaria di fatto

(assoggettabili invece a fallimento);

che tale differente disciplina è - secondo il giudice rimettente

- arbitraria ove si consideri che sia le società fiduciarie sia gli

enti di gestione fiduciaria sono esenti da fallimento e sottoposti

invece a liquidazione coatta;

che vi è quindi una ingiustificata asimmetria nel sistema

istituito dal legislatore ordinario, per effetto della quale,

nell'ambito dell'attività fiduciaria in genere, le società

fiduciarie sono soggette a liquidazione coatta con esclusione di

fallimento sia che operino con autorizzazione sia che operino di

fatto, mentre per gli enti di gestione fiduciaria, di cui

all'abrogato art. 45 cit., la sottoposizione a liquidazione coatta

con esenzione da fallimento è circoscritta ai soli enti autorizzati

essendo invece soggetti a fallimento quelli che operino di fatto;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo

che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di

rilevanza o comunque infondata nel merito, atteso che la radicale

differenza tra le società fiduciarie e gli enti di gestione

fiduciaria e la diversità organizzativa e funzionale dei due

soggetti comportano che ragionevolmente le rispettive discipline

siano e possano essere differenziate.

Considerato che la questione è ammissibile atteso che

motivatamente il tribunale rimettente ha ritenuto che nel caso di

specie la società opponente alla sua dichiarazione di fallimento

abbia svolto attività corrispondente a quella degli enti di gestione

fiduciaria;

che nel merito deve innanzi tutto considerarsi la non

assimilabilità di tali enti alle società fiduciarie dal momento che

queste ultime hanno ad oggetto l'amministrazione dei beni per conto

di terzi (oltre alle possibili attività che non rilevano), mentre

gli enti suddetti hanno ad oggetto la gestione fiduciaria dei beni

conferiti da terzi, corrispondendo utili sulla gestione (o interessi)

sicché le discipline dettate per le une e per gli altri non sono

riconducibili ad una medesima ratio e conseguentemente non è

possibile porle in comparazione per dedurne alcuna disparità di

trattamento;

che d'altra parte neppure sussiste alcuna simmetria tra la

fattispecie legale e quella di fatto giacché mentre la società

fiduciaria di fatto ha il suo referente in quella ritualmente

autorizzata, l'ente fiduciario di fatto non avrebbe analogo

corrispondente essendo stato abrogato l'art. 45 cit. proprio

dall'art. 1 del d.-l. 16 febbraio 1987, n. 27, cit.; sarebbe stato

quindi illogico e contradditorio - come esattamente ha rilevato

l'Avvocatura dello Stato - che il legislatore, mentre abrogava l'art.

45, avesse dato rilievo ad una (non più ipotizzabile) attività

corrispondente a quella degli enti di gestione fiduciaria in via di

estinzione come tali;

che, infine, la disposizione allegata come tertium comparationis

ha carattere eccezionale e quindi, in ragione di tale natura, non

può essere utilmente invocata per estenderne l'ambito di

operatività;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3-bis del d.-l. 16 febbraio 1987, n. 27

(Misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria),

convertito, con modifiche, in legge 13 aprile 1987, n. 148,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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