Corte costituzionale

Ordinanza n. 109/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/03/1990 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 ("Disposizioni per il

miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione

speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e

superstiti degli artigiani e loro famigliari), promosso con ordinanza

emessa il 10 febbraio 1989 dal Pretore di Bolzano nel procedimento

civile vertente tra Chieregato Lucia e l'I.N.P.S., iscritta al n. 437

del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso contro l'I.N.P.S.

da Lucia Chieregato, titolare di pensione superstiti erogata dalla

Gestione speciale per gli artigiani e di pensione indiretta a carico

dello Stato, per ottenere l'integrazione al minimo della pensione di

riversibilità a carico della detta Gestione speciale, il Pretore di

Bolzano, con ordinanza del 10 febbraio 1989, ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto

1962, n. 1339, "nella parte in cui esclude il diritto

all'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata

dalla Gestione artigiani nei confronti dei titolari di pensione

indiretta a carico dello Stato, allorché per effetto del cumulo

venga superato il minimo garantito dalla legge";

che il giudice a quo ritiene che il caso di specie non sia

compreso nella sfera di efficacia della dichiarazione di

illegittimità costituzionale della norma impugnata di cui alla

sentenza n. 184 del 1988, così che nell'ambito dei titolari di

pensione di riversibilità a carico della Gestione artigiani si

determinerebbe una discriminazione, incompatibile col principio di

eguaglianza, tra coloro che percepiscono una pensione diretta e

coloro che percepiscono una pensione indiretta a carico dello Stato,

i primi soltanto avendo diritto, in forza della sentenza citata,

all'integrazione al trattamento minimo della pensione di

riversibilità erogata dalla Gestione speciale I.N.P.S.;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 81 del 1989, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata in

tutte le possibili applicazioni in cui essa precluda l'integrazione

al minimo della pensione per gli iscritti alla Gestione speciale de

qua, allorché, per effetto del cumulo con altra pensione, sia

superato il trattamento minimo garantito;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge

12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei

trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per

l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti

degli artigiani e loro familiari), nella parte in cui preclude

l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata

dalla Gestione speciale per gli artigiani ai titolari di pensione

indiretta a carico dello Stato, già dichiarato costituzionalmente

illegittimo con sentenza n. 81 del 1989, questione sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Bolzano con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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