Corte costituzionale

Ordinanza n. 1078/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/12/1988 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 della l. 12

giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidità

pensionabile), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 gennaio 1988 dal Pretore di Termini

Imerese nel procedimento civile vertente tra Lo Nero Gaetano e

l'I.N.P.S., iscritta al n. 289 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima

serie speciale dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 29 gennaio 1988 dal Pretore di Termini

Imerese nel procedimento civile vertente tra Barone Agata e

l'I.N.P.S., iscritta al n. 290 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima

serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che il Pretore di Termini Imerese, con ordinanza emessa

il 29 gennaio 1988, nel procedimento civile vertente tra Lo Nero

Gaetano e l'I.N.P.S. ed avente per oggetto il riconoscimento del

diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di invalidità,

negati dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 3 l. 12 giugno 1984, n. 222

(Revisione della disciplina della invalidità pensionabile), ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.,

questione di legittimità costituzionale del citato art. 3: norma che

non consente l'attribuzione dei predetti trattamenti a coloro che

presentino la relativa domanda successivamente al compimento

dell'età pensionabile;

che lo stesso Pretore, con ordinanza emessa sempre il 29 gennaio

1988, nel procedimento civile vertente tra Barone Agata e l'I.N.P.S.

ed avente oggetto analogo, ha sollevato identica questione di

costituzionalità;

che, secondo il giudice remittente, l'esclusione dalle

prestazioni previdenziali del rischio di inabilità o invalidità

dopo il compimento dell'età pensionabile violerebbe il disposto

dell'art. 38, secondo comma, Cost., privando il lavoratore inabile o

invalido della relativa tutela;

che, sempre secondo il giudice a quo, la previsione normativa

verrebbe a creare una inammissibile disparità di trattamento, in

violazione dell'art. 3 Cost., tra coloro che, anche senza avere

conseguito i necessari requisiti contributivi, presentino la domanda

all'istituto previdenziale prima del compimento dell'età

pensionabile e provvedano successivamente al perfezionamento di

questi ai sensi dell'art. 18 d.P.R. n. 468/68, e coloro che invece in

identica posizione - presentino la domanda successivamente al

compimento dell'età pensionabile;

Considerato che, per identità dell'oggetto, i giudizi vanno

riuniti e decisi con un'unica pronuncia;

che la Corte si è già pronunciata sulla questione oggetto dei

presenti giudizi con la sent. n. 436 del 1988, con cui ha dichiarato

la illegittimità costituzionale dell'art. 3 l. 12 giugno 1984 n.

222, per contrasto con gli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.,

proprio in quanto esso vietava che, dopo il raggiungimento dell'età

pensionabile, il lavoratore potesse chiedere il riconoscimento dei

trattamenti di inabilità o di invalidità;

che, anche in conformità alla ord. n. 815 del 1988, la

questione va dichiarata manifestamente inammissibile in quanto è

già avvenuta l'eliminazione dall'ordinamento giuridico della

disposizione impugnata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 legge 12 giugno

1984, n. 222, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo

comma, Cost., dal Pretore di Termini Imerese con le ordinanze

indicate in epigrafe, in quanto la norma è stata già dichiarata

illegittima con sentenza n. 436 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1078 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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