Corte costituzionale

Ordinanza n. 1075/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1988 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.l. 10

luglio 1982, n. 429 ("Norme per la repressione dell'evasione in

materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare

la definizione delle pendenze in materia tributaria"), come

modificato dalla l. 7 agosto 1982, n. 516, giudizio promosso con

ordinanza emessa il 1° ottobre 1987 dalla Commissione tributaria di

secondo grado di Udine sul ricorso proposto da Micoli Onorio contro

l'Ufficio i.v.a. della stessa città, iscritta al n. 96 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 13 prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Udine,

con ordinanza emessa il 1° ottobre 1987 sul ricorso proposto da

Micoli Onorio contro l'Ufficio i.v.a. della stessa città, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto legge 10 luglio

1982, n. 429, recante "Norme per la repressione dell'evasione in

materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare

la definizione delle pendenze in materia tributaria", come modificato

dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516; precisamente, nella

parte in cui consente la notificazione dell'avviso di accertamento o

di rettifica da parte dell'ufficio finanziario sino alla data di

presentazione della dichiarazione integrativa, anziché sino

all'entrata in vigore dello stesso d.l. n. 429/82;

che, secondo il giudice a quo, la normativa impugnata,

rimettendo al potere dell'ufficio finanziario la facoltà, introdotta

dalla legge di conversione, di notificare l'accertamento oltre la

data di entrata in vigore del decreto legge citato, sino a quella

della presentazione della dichiarazione integrativa, discriminava

ingiustificatamente i contribuenti che, pur trovandosi nella stessa

situazione, sarebbero - secondo criteri rimessi al mero arbitrio

della pubblica amministrazione - assoggettati ad una attività

accertatrice dell'ufficio, differente sotto l'aspetto temporale,

potendo così subire un trattamento illegittimamente diverso in

ordine alla determinazione del quantum dovuto a titolo del c.d.

condono tributario;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

comunque non fondata;

Considerato che la Corte si è recentemente pronunciata in materia

dichiarando non fondata, rispetto al medesimo tributo, l'identica

questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 cit., sul

rilievo che le peculiari caratteristiche dell'i.v.a., in particolare

la estrema difficoltà e la notevole complessità dell'accertamento

definitivo, rendono pienamente legittima la impugnata disciplina

sulla notificazione di detto accertamento (sent. n. 575 del 1988);

che l'ordinanza de qua non solleva profili di

incostituzionalità nuovi e, non sussistendo motivo alcuno di mutare

detta giurisprudenza, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 26 del decreto legge 10 luglio 1982 n. 429,

come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982 n. 516,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Udine con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1075 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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